Nel caso in esame, due soci di un gruppo formato da quattro società, a seguito delle diverse prospettive strategiche e gestorie maturate per affrontare l’attuale situazione economica e pandemica, nonché in ottica di futuro passaggio generazionale, intendono procedere alla separazione della titolarità delle società, mantenendo al contempo una holding al vertice dei due neo-gruppi, riconducibili alle diverse posizioni assunte dai soci. In particolare, si prevede, in primis, il conferimento congiunto delle partecipazioni detenute in una società italiana e in una estera verso la holding (“Alfa”) e successivamente una scissione parziale asimmetrica in favore di una Newco.
Premesso che il conferimento congiunto di partecipazioni avverrà ad un valore corrispondente al valore fiscale, in capo ai soci conferenti, delle partecipazioni conferite, circa il conferimento di partecipazioni della società italiana, 177, c.2 Tuir prevede che “le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”. In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 17 giugno 2010 n.33/E ha precisato che la normativa non definisce un regime di neutralità fiscale, bensì un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute con il conferimento (cd. “regime a realizzo controllato”) e in caso di iscrizione delle partecipazioni per un valore pari all’ultimo valore fiscale, presso il soggetto conferente, non emergerà alcuna plusvalenza (cd. “neutralità indotta”).
Infine, l’operazione di scissione parziale non proporzionale ex art. 173 Tuir è in linea di principio un’operazione fiscalmente neutrale, e non determina “la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa”. Inoltre, al termine dell’operazione di riorganizzazione non è prevista la cessione a terzi da parte dei soci fondatori delle quote della società scissa e/o della beneficiaria o la cessione a terzi da parte della scissa e/o della beneficiaria delle partecipazioni possedute a seguito della riorganizzazione.
Pertanto, appurata la genuinità del fine economico perseguito, la descritta riorganizzazione societaria non è stata considerata una fattispecie abusiva ex art. 10 bis L. 212/2000, trattandosi di un’operazione in continuità di valori fiscali, senza il conseguimento di un indebito risparmio d’imposta e “non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie”.