Per tutti gli atti posti in essere in fase di separazione o divorzio comportanti, tra coniugi, la cessione di quote societarie o il trasferimento di beni mobili o immobili opera un trattamento fiscale di favore
È esclusa la tassazione della plusvalenza, generata da una vendita a favore dell’ex coniuge, di una partecipazione societaria, laddove questa rientri nella negoziazione globale dei rapporti tra coniugi
La regola generale, disciplinata ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987, prevede che sono esenti da tassazione gli atti posti in essere tra coniugi in esecuzione degli accordi di separazione, laddove – questi atti – siano volti a definire in modo (tendenzialmente) stabile la crisi coniugale, destinata poi a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.
L’esenzione sui trasferimenti oggetto di accordi di separazione personale fra i coniugi, rispondono alla riconosciuta necessità, da parte del legislatore, di garantire la sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione o di divorzio.
Pertanto, sugli atti o i documenti, o i provvedimenti, relativi al procedimento di separazione e di divorzio (compresi i procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di separazione e di divorzio) opera l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Più nel dettaglio, i giudici di secondo grado non hanno condiviso le conclusioni del giudice di prime cure ad avviso del quale l’esenzione dai tributi non trova applicazione nel caso di trasferimento di quote da un coniuge ad un altro.
Per i giudici di primo grado, infatti, il trasferimento di quote quando genera plusvalenza è riconducibile allo schema tipico della compravendita (poiché prevede la corresponsione di denaro) e dovrebbe trovare sede in un negozio giuridico autonomo, in quanto la cessione di quote non è strettamente legata all’esigenza di regolare i rapporti patrimoniali in sede di divorzio; come invece richiesto dalla norma che governa il regime di esenzione.
E invero, come ritenuto dalla Ctr Lazio, in ossequio a precedenti arresti della Corte di Cassazione (tra cui la sentenza n. 3110/2016), nel contesto di una separazione tra coniugi sono esenti da tassazione tutti gli atti comportanti trasferimenti patrimoniali: tanto che siano attuati da un coniuge all’altro, tanto in favore dei figli.
Questi trasferimenti, benché in linea di principio potrebbero essere posti in essere attraverso negozi giuridici autonomi, se inseriti nella sentenza di divorzio o nell’accordo di separazione devono essere intesi come specifici aspetti della “negoziazione globale” che i coniugi pongono in essere all’atto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di sistemare, attraverso contratti, il conflitto coniugale, e dunque definire in modo tendenzialmente definitivo la crisi.
In questi termini, si può rimarcare il concetto che l’esenzione di cui all’art. 19 L. 74/1987, opera per tutti gli accordi di separazione che prevedono trasferimenti: di beni mobili, immobili, di partecipazioni societarie, anche quando generano plusvalenze. Salvo che l’Amministrazione contesti o provi, secondo l’onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.