Tra la società cancellata dal registro delle imprese e i suoi soci si configura una vicenda successoria
Non solo le somme ma anche i beni contrassegnano l’oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore
La responsabilità del socio si estende ai beni non solo alle somme ricevute
Con una recente sentenza, n. 31109 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità patrimoniale che cade sugli ex soci nei confronti dei creditori sociali per i debiti riconducibili ad una società estinta.
Come si configura quindi la responsabilità patrimoniale dell’ex socio in relazione alle pretese dei creditori della società estinta? E in che rapporto si pone il socio rispetto alla società estinta?
Come mettono in evidenza i giudici di legittimità nella citata sentenza, un orientamento giurisprudenziale tende a riconoscere che:
- tra la società cancellata dal registro delle imprese e i suoi soci può configurarsi una vicenda successoria, giacché, come è stato osservato, il successore intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore
- inoltre, osservano i giudici della Corte, la successione non ha luogo solo se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione ma anche in relazione ad altri elementi attivi da questi comunque ottenuti
- pertanto, la responsabilità del socio nei confronti dei creditori della società estinta si valuterebbe in relazione ai beni e alle somme che il socio ha ricevuto dalla società. Non solo le somme quindi anche i beni contrassegnano l’oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore.
La responsabilità patrimoniale dei soci, pur limitata da quanto da loro ricevuto, per adempimento di obbligazioni contratte dalla società estinta, si estenderebbe pertanto non solo alle somme di denaro riscosse ma anche ai beni ricevuti. Anche i beni, quindi, sarebbero oggetto generale della responsabilità patrimoniale.
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Cosa accade quando la società è estinta?
Osservano i giudici richiamando uno specifico precedente giurisprudenziale:
- il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori nei confronti degli ex soci
- ne consegue che il debito del quale possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s’identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica
- di modo che la responsabilità patrimoniale del socio si individua negli elementi attivi, cioè quei beni considerati in generale rilevanti nell’ambito della disciplina generale della responsabilità patrimoniale.
In relazione a quanto sopra, osserva la Corte che I creditori della società estinta possono far valere le pretese non solo sulle somme erogate agli ex soci ma anche sui beni da questi comunque ottenuti.