Occorre osservare una specifica disciplina per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore
Con il decreto legislativo 117/2017 è stato attuato il Codice del Terzo Settore, il quale provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, anche detti Ets.
Come noto, le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti che rientrano nella categoria Ets possono dar vita al diritto a beneficiare di alcune detrazioni fiscali.
Per approfondire il tema, è opportuno chiarire cosa si intende per enti del terzo settore.
Ets: quali sono?
Per individuare gli enti che ricadono nel novero degli enti del terzo settore occorre prendere a riferimento l’art. 4 del Codice del Terzo settore.
A mente del suddetto articolo, infatti sono Ets:
- le organizzazioni di volontariato
- le associazioni di promozione sociale
- gli enti filantropici
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità.
Non ricadono tra gli Enti del Terzo Settore
Non rientrano nel novero degli Ets:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- le formazioni e le associazioni politiche
- i sindacati
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- le associazioni di datori di lavoro
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.
Regime fiscale degli Ets
La disciplina fiscale degli Ets è regolamentata dagli artt. 79-83 del Codice del terzo settore. In particolare l’art. 83 detta le regole per le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
L’articolo in questione, dispone che:
- dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
- le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Dal punto di vista soggettivo, come recentemente chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 593/2022 l’agevolazione prevista dall’articolo 83 si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Ets.
Fruire del beneficio
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 7/E del 25 giugno 2021, il contribuente che intende fruire della detrazione deve indicare l’operazione con il codice 61 nel rigo E8/E10.
Tuttavia, il contribuente che fruisce della detrazione non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 1.1, del Tuir, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71)
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76)
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36)
- le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).