Lo stato dell’arte tra i professionisti
Ma quanto sono diffuse queste problematiche tra i professionisti? Un sondaggio Step a livello globale che ha coinvolto circa 500 soci ha messo in luce che il 42% non si è ancora occupato direttamente di criptoattività, mentre il 64% ritiene che nei prossimi 5 anni aumenteranno le richieste in questo ambito. Previsione in qualche maniera rafforzata dal crescere delle nuove generazioni che, a differenza delle precedenti, hanno un’elevata percezione di un sé digitale per cui sono disposti a spendere (basti pensare al mondo del gaming).
Un inquadramento giuridico non semplice
Il MiCar a cui si è accennato prima regolamenta anche gli Nft (Non fungible Ttokens), vale a dire i certificati digitali che identificano in maniera unica la proprietà di un prodotto digitale attraverso le tecnologie Dlt (Distributed ledger) e blockchain?
Difficile rispondere in maniera semplice visto che l’attuale bozza di proposta di regolamento della Commissione sembra escluderne l’applicabilità in caso di cryptoasset unici e non fungibili, inclusa arte digitale e collezionismo. Tuttavia possono esserci condizioni di applicabilità in caso di “frazionabilità” degli Nft e di possibilità di scambio su piattaforme di contrattazioni.
Un altro ordine di considerazioni riguarda poi l’impatto delle legislazioni dei diversi paesi, come nel sistema italiano che si basa sulla nozione di “prodotto finanziario” in cui potrebbero rientrare certe forme di Nft anche se non negoziabili o negoziate.
La fiscalità tra ubiquità territoriale e diritto d’autore
A questo punto non è difficile immaginare anche la complessità della fiscalità delle criptovalute e degli Nft, sia sulle imposte dirette e indirette che in materia di donazioni e successioni. In particolare il fenomeno dei criptovalori (criptovalute e Nft) trova piena espressione nei cosiddetti “metaversi”, cioè quando vengono utilizzati come moneta di scambio/pagamento per acquistare asset digitali tokenizzati (ad esempio opere d’arte digitalizzate in Nft). Per le imposte dirette italiane i criteri di riferimento principali sono la residenza e il luogo di produzione del reddito, non facilmente conciliabili con queste realtà digitali. Al momento non esiste una disciplina specifica ma delle proposte legislative che assimilano la valuta virtuale, considerata una forma di unità matematica, a una valuta estera. In tema di trasferimento di patrimoni in criptovalute a livello intergenerazionale si fronteggiano poi due tesi che si basano sul concetto di account oppure sulla manifestazione finanziaria e valutaria. Su questi temi è in corso di revisione una bozza di position paper di Step Italy.
È utile sottolineare che gli Nft sono cosa diversa dalle criptovalute anche se spesso vengono ad esse accomunati poiché il loro scambio avviene verso criptovaluta. Gli Nft sono utilizzati per incorporare o autenticare opere d’arte o beni fisici e/o digitali. Per questa loro caratteristica il trattamento fiscale assume i medesimi tratti di quello applicabile alle opere d’arte e dipende dalla qualifica del soggetto che ne pone in essere la cessione (autore/creatore/speculatore/collezionista…).
E a proposito del mercato dell’arte digitale nel corso del seminario è emerso che dopo il boom del mercato nel 2021 è avvenuta una stabilizzazione: sono calati numero di vendite e volume di dollari scambiati e sono aumentati i prezzi degli asset digitali. Non mancano segnali di convergenza tra il mercato dell’arte tradizionale e quello del mercato Nft e, secondo alcuni sondaggi, oltre un quarto di tutti gli acquirenti d’arte conferma che acquisterà un Nft nei prossimi 12 mesi. In questo contesto l’esigenza della creazione di nuovi strumenti a supporto del nuovo ecosistema dell’arte è sempre più sentita.
Il caso della Svizzera
Dalle esperienze svizzere in materia di criptovalute (ad esempio le autorità del Canton Zug accettano da qualche tempo il versamento delle imposte in criptovalute come bitcoin ed ether) viene offerto più di qualche spunto di riflessione. La rivoluzione della blockchain non sembra destinata a esaurirsi in breve tempo e la Svizzera è stata tra i primi paesi a dotarsi di regole per gestire queste tematiche in modo da salvaguardare gli interessi dei consociati e l’iniziativa economica.
In particolare i piani di intervento sono:
1. regolamentare da parte di Finma e delle autorità fiscali (sia federali che cantonali)
2. legislativo a livello federale
3. a vario titolo “politico” con lo scopo di promuovere la nascita e lo sviluppo in vari cantoni (in competizione l’un l’altro) di centri di eccellenza in ambito crypto.
Asset digitali, trust e trustee
Gli asset digitali e le criptovalute sono temi di difficile inquadramento giuridico rispetto al concetto tradizionale di “proprietà” per la loro natura innovativa di beni immateriali e per il fatto (soprattutto per le criptovalute) che non sia normalmente identificabile un soggetto nei confronti del quale esercitare un diritto di natura proprietaria.
I digital asset possono essere considerati property? Nel tempo sia la dottrina che la giurisprudenza hanno dato indicazioni positive in merito. Una delle conseguenze di questo è che tali asset possano essere oggetto di trust e, quindi, anche uno strumento di pianificazione successoria. Un vantaggio è che, affidando per atto inter vivos la custodia dei digital asset (crypto in particolare) a un trustee professionale, viene a risolversi il problema legato alla consegna delle credenziali di accesso che affligge le devoluzioni mortis causa. Se non sembrano esserci dubbi sul fatto che un trust (e quindi un trustee) possa puntare su questi strumenti può essere oggetto di diverse valutazioni l’opportunità di tale scelta. Una di queste è che non vi sono ragioni a priori per escludere un investimento ad altissimo rischio in un portafoglio bilanciato. In particolare poi, per i fondi Uhnwi, può anche esserci l’opportunità di realizzare guadagni significativi da investimenti relativamente modesti.
Un altro spunto di riflessione è: le valutazioni che in concreto un trustee dovrebbe compiere valutando investimenti in criptovalute sono le stesse che dovrebbe compiere in caso di investimenti in Nft? Per rispondere a questo interrogativo va analizzato lo smart contract sotteso a ciascun Nft, visto che determina i diritti trasferiti insieme alla proprietà dell’opera collegata all’Nft. Spesso, ad esempio, si assiste a una scissione tra diritto di proprietà e copyright, e lo smart contract attribuisce al creatore dell’opera un diritto a percepire royalties in occasione di ciascuna alienazione dell’Nft stesso.