Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, si distingue tra trust trasparente e trust opaco
I beneficiari di un trust non discrezionale sono tenuti ad assolvere pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale
Con una recente risposta a interpello, n. 237 del 2023, l’Agenzia delle entrate torna sull’argomento della tassazione delle attribuzioni provenienti da trust esteri a favore di beneficiari italiani.
La questione è particolarmente rilevante in quanto sono sempre più numerosi i trust che vengono istituiti all’estero, molto spesso in giurisdizioni fiscalmente vantaggiose, per segregare beni a favore di soggetti residenti.
Gli elementi essenziali del trust in breve
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, nei chiarimenti resi all’istante, l’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
Il trust riferisce ad un istituto che si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Con riferimento all’imposizione diretta, i trust, spiega l’Agenzia, sia i residenti che i non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società.
Inoltre, stando a quanto emerge dalla recente pubblicazione della Circolare 20 ottobre 2022 n. 34/E, ai fini della determinazione del reddito del trust residente, ”commerciale” e ”non commerciale” rilevano in Italia tutti i redditi ovunque prodotti mentre per i trust non residenti rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.
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Le diverse tipologie di trust in rapporto alla tassazione
Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, si distinguono due tipologie di trust:
- ”trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante ”imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
- ”trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo Ires.
In particolare, nel caso di trust trasparente il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale.
Tale reddito, qualora il beneficiario sia una persona fisica, è imputato in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali e concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.
In caso di trust trasparente il reddito ”imputato” al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.
Il monitoraggio fiscale
Con riferimento alla disciplina del monitoraggio fiscale sono tenuti alla compilazione del Quadro Rw della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Si tratta di un adempimento a cui sono tenuti non soltanto il possessore diretto delle attività di natura finanziaria all’estero, ma anche dai soggetti che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i ”titolari effettivi” dei predetti beni.
Come chiarito nella sopra citata circolare n. 34/E del 2022, con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi.
Trust discrezionale e non discrezionali
Come ha spiegato l’Agenzia nella risposta a interpello in commento:
- i beneficiari di un trust non discrezionale sono tenuti ad assolvere pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, devono indicare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.
- i beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust, hanno l’obbligo di indicare nel quadro Rw l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.
- nell’ipotesi di omessa comunicazione di informazioni a lui note al momento della compilazione del Quadro Rw e constatate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei propri ordinari poteri di controllo, il beneficiario di trust discrezionale incorrerà nelle sanzioni previste per le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione del Quadro Rw.