Fino a quando non verrà introdotta una normativa interna ad hoc, il trust, in Italia, è regolato da una legge straniera. Ma quali sono i principi dell’ordinamento giuridico italiano che un trust deve comunque rispettare? La risposta è fornita dall’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364). Ai sensi di tale disposizione, infatti, il riconoscimento di un trust nello Stato in cui è chiamato a dispiegare i suoi effetti passa attraverso il rispetto delle norme imperative in esso vigenti, aventi ad oggetto, in particolare, le materie della protezione di minori e di incapaci, degli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, dei testamenti e della devoluzione dei beni successori, del trasferimento di proprietà e delle garanzie reali, della protezione di creditori in casi di insolvibilità e della protezione (per altri motivi) dei terzi che agiscono in buona fede.
Peraltro, poiché l’elencazione dei principi inderogabili a cui deve conformarsi un trust, contenuta nel suddetto art. 15, è esemplificativa (e non tassativa), ogni e qualsivoglia norma imperativa prevista dall’ordinamento giuridico italiano, ancorché operante in settori diversi da quelli sopra menzionati, deve comunque essere rispettata da un trust che ambisca ad essere riconosciuto in Italia.
La violazione delle norme imperative interne, infatti, comporta che il trust non sia riconoscibile nel nostro ordinamento giuridico, esponendosi pertanto al rischio di una declaratoria di invalidità o inefficacia dell’intero atto istitutivo di trust ovvero di singole disposizioni dello stesso.
Ma analizziamo qui di seguito come il menzionato art. 15 possa declinarsi in concreto nell’ordinamento giuridico italiano, attraverso le casistiche principali.
Trust e protezione di minori e incapaci
L’osservanza di tali principî si sostanzia essenzialmente nel rispetto delle norme interne che, in presenza di soggetti minori o incapaci, prescrivono particolari procedure autorizzative per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Trust ed effetti personali e patrimoniali del matrimonio
Le norme interne che ricadono in tale ambito riguardano, principalmente, le obbligazioni coniugali reciproche, le obbligazioni nei confronti della prole e le convenzioni matrimoniali.
Trust, testamenti e devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima
Con riferimento al profilo in questione, il trust non può violare, fondamentalmente, le disposizioni interne in materia di patti successori, di divieto di sostituzione fedecommissaria e di quota di legittima.
Trust e trasferimento di proprietà e garanzie reali
Al riguardo, è necessario che il trust (in particolare, quello di garanzia) si conformi, per esempio, al divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 del codice civile, a norma del quale è nullo il patto con cui si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore (e ciò per evitare un eventuale indebito arricchimento del creditore, che potrebbe infatti ritrovarsi proprietario di un bene di valore eccedente il proprio credito).
Trust, protezione dei creditori in casi di insolvibilità e protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede
In tale ambito, spicca senza dubbio la necessità che il trust operi nel pieno rispetto del principio della responsabilità generica del patrimonio del debitore stabilito dall’art. 2740 del codice civile, ai sensi del quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; come dire che il trust non deve essere impiegato quale strumento finalizzato ad eludere le ragioni creditorie dei terzi.