È esente la distribuzione di proventi da fondi immobiliari italiani a fondi esteri gestiti da advisor terzi sotto la supervisione della Sec
Si considerano soggetti a vigilanza prudenziale i fondi esteri costituiti in forma di partnership e gestiti da advisor terzi che risultano sottoposti al controllo da parte dell’autorità di vigilanza (la Sec nel caso in esame) e a cui a cui i general partner dei fondi stessi hanno affidato la gestione. Si pronuncia in questo senso l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 652 dello scorso 4 ottobre in tema di investimenti da parte di
fondi esteri in fondi immobiliari italiani. Da ciò discende l’esenzione da ritenuta sui proventi distribuiti dal fondo italiano ai fondi esteri vigilati.
L’interpello considera tre fondi di investimento (i fondi Alfa) che, in conformità con la disciplina regolamentare statunitense, sono composti da più limited partnership organizzate secondo la legge dei paesi dove sono istituite, e in particolare le Isole Cayman, gli Stati Uniti e il Lussemburgo (tutti paesi inclusi nella white list). Ciascuna limited partnership ha soci responsabili della gestione, i general partner, e soci investitori, i limited partnership. Nel caso in analisi, i general partner hanno affidato la gestione ad alcune società costituite e residenti negli Stati Uniti, autorizzate e regolate dalla Sec. Tali società gestiscono i fondi Alfa in autonomia e indipendenza dagli investitori, in base a una predeterminata politica di investimento.
Dalle informazioni fornite dall’istante, si comprende inoltre che i fondi Alfa possiedono congiuntamente e indirettamente il 100% delle quote di un fondo immobiliare italiano, per il tramite di una catena di tre società lussemburghesi interamente possedute da una limited partnership lussemburghese a sua volta partecipata direttamente e indirettamente dai fondi stessi, in quanto per una quota dell’1% è detenuta dal suo general partner, una società lussemburghese interamente partecipata dai fondi Alfa.
L’Agenzia conferma la tesi dell’istante a parere del quale in capo ai fondi Alfa i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare italiano non sono soggetti a ritenuta. La conclusione si basa sulla considerazione che (a) i fondi Alfa hanno finalità di investimento analoghe a quelle dei fondi di investimento italiani, dal momento che costituiscono patrimoni separati raccolti tra una pluralità di investitori (limited partner) e gestiti autonomamente da gestori terzi indipendenti, (b) i fondi Alfa sono soggetti a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti, dal momento che i gestori indipendenti sono oggetto di supervisione e controllo da parte della Sec. Tale supervisione in capo ai gestori terzi viene considerata sufficiente e pertanto non è necessario che il requisito sussista anche in capo ai general partner dei fondi, e (c) tutte le entità coinvolte sono istituite in paesi white list.
I requisiti per beneficiare dall’esenzione da ritenuta sono pertanto soddisfatti e la partecipazione indiretta dei fondi Alfa nel fondo immobiliare italiano non modifica la conclusione. Infatti, in linea con precedenti chiarimenti, il regime trova applicazione anche in caso l’investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti in misura totalitaria in veicoli societari white list che pongono in essere l’investimento.
Si considerano soggetti a vigilanza prudenziale i fondi esteri costituiti in forma di partnership e gestiti da advisor terzi che risultano sottoposti al controllo da parte dell’autorità di vigilanza (la Sec nel caso in esame) e a cui a cui i general partner dei fondi stessi hanno affidato la gestion…
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