Da un punto di vista antiriciclaggio, invece, potrebbe sorgere qualche dubbio in merito alla gestione delle diverse movimentazioni finanziarie. Purtroppo, è noto che l’istituto del trust viene considerato, spesso pregiudizialmente, come uno strumento altamente rischioso dalle disposizioni antiriciclaggio. Per comprendere la nostra analisi, però, occorre fare una precisazione. L’istituto del trust si caratterizza per la possibilità di conferire e gestire diversi beni che, a titolo puramente esemplificativo, possono essere liquidità, valori mobiliari, immobili e opere d’arte. La gestione di tali beni comporta la necessità di avere a disposizione un conto corrente per poter assolvere ai necessari costi di amministrazione. Inoltre, oltre al classico conto corrente, il trust potrebbe avere la necessità di aprire anche un deposito titoli qualora debba effettuare degli investimenti finanziari.
Quindi, un trust ha sicuramente la necessità di avere il classico conto corrente bancario, ma non sempre la necessità di avere un deposito titoli.
Quale potrebbe essere la problematica che si evidenzia?
Ritornando al descritto timore degli intermediari bancari nei confronti dell’istituto del trust, occorre rilevare come gli stessi, prima di accettare la proposta contrattuale avanzata da un trust, provvedono a effettuare, ai fini antiriciclaggio, un’adeguata verifica rafforzata dell’istituto. Laddove dalle verifiche effettuate dovesse emergere qualche rilievo sulla reputazione e affidabilità delle persone fisiche e sui motivi che hanno portato all’istituzione del trust, l’intermediario bancario potrebbe ritenere opportuno non procedere con la sottoscrizione del rapporto contrattuale oltre a valutare la segnalazione di operazione sospetta.
Ma ipotizzando che la chiusura del rapporto bancario intestato al trust non sia dovuta a situazioni contrarie alla normativa antiriciclaggio, per quale motivo alcuni istituti bancari hanno adottato tale decisione?
Può aver inciso la natura dell’istituto trust e i conseguenti adempimenti e responsabilità a carico degli intermediari bancari in tema di antiriciclaggio?
Può aver inciso le peculiarità della trust company (iscritta o meno all’albo 106 Tub)?
Occorre rilevare che le società fiduciarie iscritte nell’albo 106 del Tub sono soggette al controllo antiriciclaggio della Banca d’Italia e questa circostanza potrebbe “tranquillizzare” le banche sugli adempimenti.
In ogni caso, la problematica potrebbe essere risolta rapidamente e semplicemente con intestazione fiduciaria.
Come?
Il trust sottoscrive con una società fiduciaria iscritta nell’albo 106 Tub un mandato fiduciario avente a oggetto l’apertura di un conto corrente. La fiduciaria agirebbe a nome proprio, ma per conto del trust. In questo modo gli adempimenti antiriciclaggio in modalità rafforzata verrebbero effettuati dalla fiduciaria semplificando, al contempo, gli adempimenti bancari.