(i) l’obbligo per i componenti del consiglio di amministrazione di permanere alla guida della società, oggetto di compravendita, per un certo numero di anni (da considerare che i membri del consiglio erano gli stessi soci che si apprestavano a vendere la società);
(ii) il diritto a favore dei cedenti di esercitare un’opzione put sulle azioni oggetto di corrispettivo e solo entro un determinato periodo di tempo;
(iii) l’obbligo della cessionaria di costituire un fondo a garanzia in favore dei soggetti cedenti nel caso in cui avessero deciso di esercitare l’opzione put e il valore delle azioni fosse stato inferiore allo strike price convenuto contrattualmente;
(iv) il diritto dei cedenti di vendere le azioni ricevute se le stesse avessero raggiunto un determinato valore (superiore allo strike price). Le parti avevano concordato che Il fondo di cui al punto (iii) fosse intestato alla fiduciaria, la quale, al verificarsi di determinate circostanze, aveva l’obbligo di svincolare parzialmente o integralmente il fondo costituito in garanzia in favore dell’una o dell’altra parte.
Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, le parti conferivano alla società fiduciaria due mandati fiduciari: a) il primo avente ad oggetto il deposito delle azioni oggetto del corrispettivo e (b) il secondo avente ad oggetto il fondo in garanzia di cui al punto sub
(iii) unitamente a un mandato integrativo in cui venivano indicati gli obblighi della società fiduciaria in merito alla gestione del fondo di garanzia.
Tali obblighi prevedevano le attività di seguito descritte.
1. Nel caso in cui la parte cedente avesse deciso di esercitare l’opzione di put prevista nel punto sub (ii), avrebbe dovuto necessariamente inviare un’istruzione alla fiduciaria, la quale, prima di procedere alla vendita, avrebbe avuto l’obbligo di informare la parte cessionaria. Se il valore delle azioni fosse stato inferiore allo Strike Price, la fiduciaria avrebbe avuto l’obbligo di certifica- re la differenza di valore e svincolare la parte del fondo di cui al punto (iii) per un importo pari alla differenza tra il valore di mercato delle azioni e lo Strike Price.
2. Se, invece, si fosse realizzata l’ipotesi di cui al punto (iv), ergo le azioni avessero raggiunto un determinato valore, maggiore dello Strike Price, e la parte cedente avesse venduto i titoli, la fiduciaria, ricevuta la notifica dell’operazione di vendita, sarebbe stata autorizzata a svincolare il fondo costituito in garanzia e a restituirlo alla parte cessionaria.
3. Anche nel caso in cui l’organo amministrativo non fosse rima- sto in carica fino alla data convenuta, la fiduciaria avrebbe avuto l’obbligo di restituire il fondo vincolato alla parte cessionaria essendo venuto meno l’obbligo della garanzia.
Come si può desumere da questa rapida descrizione, la gestione dei mandati fiduciari è stata molto complessa, ma anche molto gratificante sotto l’aspetto professionale in quanto conclusa in modo soddisfacente per tutte la parti contrattuali coinvolte.