Art bonus: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
A fine anno 2023 sono stati forniti alcuni nuovi chiarimenti sulla disciplina fiscale dell’art bonus con la circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate. L’Art bonus è il credito di imposta riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici.
Chi ha diritto all’art bonus?
In generale hanno diritto all’art bonus le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito di impresa. Ora l’amministrazione finanziaria chiarisce che tra i soggetti che possono beneficiare del credito di imposta ci sono anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, ossia il regime fiscale agevolato che prevede l’imposta sostitutiva dell’Irpef per i redditi non superiori a 85 mila euro, nonché gli imprenditori e le imprese agricole.
Art bonus, la novità connessa alla raccolta fondi
Per quanto riguarda le modalità delle erogazioni liberali che danno diritto all’art bonus viene chiarito che il pagamento può essere effettuato anche tramite il “crowdfunding” ossia attraverso iniziative di raccolta di fondi per un progetto, un’istituzione o un’organizzazione (cd. “fundraising”).
La base di calcolo dell’art-bonus in questi casi deve essere determinata al netto dell’eventuale commissione spettante alla piattaforma di intermediazione per il servizio reso. Invece, per quanto riguarda le erogazioni liberali fatte a favore dei trust l’agevolazione non spetta nel caso in cui il trust non amministri direttamente beni del patrimonio culturale pubblico ma operi come “intermediario” tra i donatori e il beneficiario finale, che resta unico proprietario dei beni culturali che si vogliono valorizzare attraverso l’attività del trust.
Un ampliamento della definizione di “appartenenza pubblica” dei beni culturali
Sotto il profilo dell’“appartenenza pubblica” dei beni culturali a favore dei quali le erogazioni devono essere effettuate già in passato è stato precisato che tale requisito ricorre non solo quando gli istituti o luoghi della cultura appartengono allo Stato, alle Regioni o agli altri Enti territoriali, ma anche quando, a titolo esemplificativo, l’istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti oppure quando sia finanziato con risorse pubbliche (seppur non esclusive, che si affiancano ad altre componenti private).
Ora la circolare precisa che in presenza di una o più di tali condizioni, gli istituti e i luoghi della cultura di “appartenenza pubblica”, ma con personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, mantengono comunque una natura “sostanzialmente pubblicistica” e, pertanto, le erogazioni liberali ricevute per il sostegno della loro attività beneficiano del credito di imposta.
La stessa natura pubblicistica viene, altresì, riconosciuta nel caso in cui il bene culturale sia acquisito da un ente pubblico, quale ad esempio un Comune, per il tramite di una «azienda speciale» di cui all’articolo 114 del TUEL.
Punti di attenzione che limitano l’applicabilità del beneficio fiscale
Di contro, la sola concessione di uno spazio pubblico da parte di un ente pubblico (ad es. un Comune), per finalità espositive, non consente di integrare il requisito dell’“appartenenza pubblica” se non ricorrono tali condizioni tra cui, in particolare, la governance pubblica dell’ente destinatario delle erogazioni liberali e concessionario dello spazio pubblico.
Allo stesso modo, non sono considerati “istituti della cultura” le fondazioni istituite con la finalità di centri di formazione e ricerca. Conseguentemente, sono ammissibili all’art bonus solamente le erogazioni liberali destinate dalle fondazioni ad interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad esse affidati, ma non quelle destinate al loro generico sostegno.
Si considerano di appartenenza pubblica anche i beni in comproprietà (o in comunione) tra enti pubblici ed enti di natura privatistica in cui confluiscano beni storico-artistici originariamente di proprietà esclusiva dei singoli enti. Ciò in quanto la comproprietà (o la comunione) rende ciascun soggetto proprietario, per indiviso, dell’universalità di cose.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Sai che puoi pagare meno tasse se spendi in cultura? Vorresti sapere come funziona?
Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
TROVA IL TUO ADVISOR