La tecnologia applicata al sistema arte per garantire autenticità e trasparenza
Criticità e vantaggi del processo di digitalizzazione della circolazione delle opere d’arte
Gli impatti della rivoluzione tecnologica e delle novità legislative per collezionisti e investitori
Ne è convinta ArtID, società che dal 2016 opera per la creazione dell’identità digitale dell’opera d’arte e per la sua archiviazione su blockchain. Nel corso del webinar “ArtID, la tecnologia al servizio dell’arte e il security token per finanziare lo sviluppo” che si è tenuto il 13 maggio è stato spiegato il processo in grado di superare le criticità dell’attuale sistema.
Partendo dalla necessità di fare acquisti in totale sicurezza e trasparenza viene sfruttata la blockchain, e cioè la tecnologia in grado di assicurare l’immutabilità nel tempo delle informazioni e dei file in essa archiviati. “Al termine del lavoro dell’artista inizia la creazione dell’identità digitale dell’opera attraverso la sua archiviazione digitale su blockchain mediante foto in alta definizione dell’opera. Creando in questo modo un termine di paragone con cui l’opera fisica dovrà confrontarsi per sempre. Confronto che potrà essere delegato all’intelligenza artificiale”, ha chiarito Stefano Vablais, CEO e co-fondatore di ArtID. E così la certificazione di autenticità in formato digitale va a sostituire la documentazione analogica che accompagna l’opera, la blockchain viene utilizzata per i passaggi di proprietà e l’archiviazione digitale delle informazioni e infine l’intelligenza artificiale verifica la corrispondenza tra le informazioni presenti nell’archivio digitale e l’opera fisica.
Sono oltre 100 gli artisti che hanno dotato le loro opere del certificato digitale e sono 1.300 le opere certificate oggi digitalmente su blockchain, ha dichiarato Stefano Vablais.
“La questione dell’autenticità è da sempre al centro di innumerevoli dibattiti, che spesso sfociano in veri e propri giudizi innanzi a Tribunali, italiani o esteri”, avverte l’avvocato Cristina Riboni, Partner di CBM & Partners, studio legale di Milano, specializzata nelle controversie inerenti il mercato dell’arte, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale. “Il problema che ancor oggi sembra non avere soluzione (o, almeno, una soluzione univoca, costante e condivisa) è, a mio parere, quello di conciliare la libertà di espressione dell’artista, o di chi gli succede dopo la sua morte, con l’esigenza – a fondamento della maggior parte degli istituti del diritto privato – di dati fattuali indubitabili, sulla base dei quali costruire transazioni e rapporti contrattuali altrettanto certi.
Ed è a questo punto che si inserisce la blockchain con finalità di autenticazione: questa tecnologia si propone come strumento di tracciamento dei vari passaggi di proprietà di un’opera, e, al contempo, offre all’autore della stessa di contraddistinguerla e proteggerla con un digital token. Tutto qui? E’ davvero così semplice? Ahimè, non sempre”, continua l’avvocato Riboni. “Innanzitutto, mi sembra che sia doverosa una distinzione tra casi in cui l’artista è vivente al momento di creazione della sequenza blockchain di autenticazione e casi in cui, invece, non lo è. Questa distinzione potrebbe peraltro applicarsi, per estensione e “generalizzazione”, anche alle due macrocategorie di arte antica, da un lato, e arte contemporanea, dall’altro”.
Ci spieghi meglio. “Per le opere di artisti non più in vita o dei cosiddetti Old Masters, infatti, chi è legittimato ad “avviare” la catena di blockchain e richiedere il token? Mi verrebbe da dire “chiunque” (fatto salvo il rispetto dei diritti morali dell’autore dell’opera e dei suoi aventi causa), perché allo stesso modo in cui la legge non vieta, dopo la morte dell’autore, ad alcun soggetto (fisico o giuridico) la facoltà di esprimere la propria opinione circa l’autenticità di un’opera, così non esiste ad oggi un analogo divieto per l’impiego della tecnologia blockchain con riguardo a un’opera d’arte.
Inoltre, poiché le blockchain sono amministrate da un ente privato, si pone comunque un problema di controllo: chi verifica che l’autenticatore abbia le competenze specifiche necessarie per esprimersi sull’autenticità di un artista?
Mi sembra dunque che si riproponga qui il “problema insoluto” cui accennavo sopra.
Ancora, mi domando cosa succeda qualora l’artista, coloro che ereditano la sua legacy o, più banalmente, una qualsiasi delle persone che diventano proprietarie, nel corso del tempo, di una determinata opera si rifiutino (magari anche violando un contratto stipulato in tal senso) di consegnare il token identificativo al successivo acquirente del bene. Un Tribunale potrà probabilmente sempre condannare uno di questi soggetti alla consegna forzosa del codice, ma con che tempi e costi? E se il token fosse andato distrutto e non ci fosse possibilità di averne copia?
Infine, oggi constatiamo che, alla morte dell’artista, spesso insorgono conflitti tra diversi soggetti o enti, che rivendicano, tra l’altro, il “diritto esclusivo” di valutare l’autenticità o meno delle opere di quel determinato autore.
Non mi pare che la blockchain sia in grado di risolvere questo conflitto: come è tuttora possibile che circolino due certificati (cartacei) di autenticità di un’opera d’arte, rilasciati da due soggetti diversi, o, ancor peggio, un parere di autenticità e un parere contrario, ugualmente accreditati sul mercato, cosa impedirebbe di registrare due differenti sequenze blockchain di autenticazione di una medesima opera?
C’è chi invoca il principio di validità della sola prima registrazione (una versione più tecnologica del detto “chi prima arriva, meglio alloggia”!), ma, sinceramente, mi pare si tratti di una regola molto pericolosa, oltre che giuridicamente illegittima …
In ultima analisi, la tecnologia blockchain impiegata per autenticare l’opera d’arte avrà probabilmente buon successo, ma non con riguardo a tutti i tipi di arte”.
Intanto con il D.Lgs. 125/2019, il legislatore ha incluso i mercanti di opere d’arte, gli intermediari, le gallerie d’arte e le case d’aste, tra i soggetti destinatari dell’obbligo di verifica della clientela ai fini della disciplina relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Che riflesso ha questa previsione sulla circolazione delle opere d’arte in termini di tracciabilità e provenienza dell’opera? Risponde ancora l’avvocato Riboni “Le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 125/2019 con riguardo ai commercianti e agli intermediari del mondo dell’arte (sempre che l’operazione commerciale – realizzata in un unico momento temporale ovvero scomposta in più momenti – abbia un valore pari o superiore ad euro 10.000) dimostrano, a mio parere e innanzitutto, come l’interesse verso questo settore si stia rafforzando sempre più. La politica, la finanza e la cultura guardano con sempre maggiore curiosità e attrazione al commercio di opere d’arte.
In tale contesto, l’intento evidente dell’ultimo intervento del nostro legislatore è stato quello di non lasciare scoperto un ambito (i.e. quello, appunto delle transazioni su beni artistici) in cui le cifre scambiate hanno spesso tanti zeri, gli interessi in gioco sono alti e che facilmente, anche nel più recente passato, si è prestato a essere il veicolo per la realizzazione di attività non sempre legali”. Prosegue l’avvocato Riboni:“Consapevolmente o no, la disciplina di recente approntata dal nostro legislatore potrebbe infatti rivelarsi particolarmente utile anche al fine di aumentare il grado di certezza nella ricostruzione della provenienza di un’opera d’arte, nonché al fine di garantire una maggiore formalizzazione delle transazioni che avvengono in questo campo. Detto altrimenti, la registrazione del dato relativo a una transazione su opera d’arte, effettuata a fini antiriciclaggio, potrebbe anche contribuire ai fini di ricostruzione della provenienza di quell’opera”.
E così tra la forte spinta alla digitalizzazione del sistema arte che proviene dai player di settore e l’intervento del legislatore che impone nuovi adempimenti agli operatori per impedire il riciclaggio di denaro e di opere d’arte, si apre un nuovo capitolo per collezionisti, investitori, mercanti, case d’asta e artisti viventi.
alessandro@we-wealth.com