Gli elementi di prova forniti dalla Frittoli a sostegno della residenza fiscale estera, ricavabili dall’ordinanza della Cassazione, sono stati in particolare: la disponibilità di una abitazione e di uno studio nel Principato di Monaco, l’essersi lì coniugata, l’assistenza sanitaria locale, l’abbonamento allo stadio monegasco.
Non sono stati considerati invece decisivi i contrapposti elementi forniti dal Fisco per fornire la prova contraria e cioè quella relativa alla sua residenza nel paese di origine, quali: l’esistenza in Italia di immobili abitati da congiunti e la permanenza della figlia presso i nonni residenti in Italia, ai quali la minore era stata affidata. Dall’esame dei viaggi aerei, è risultata inoltre la sua sporadica permanenza in Italia nel corso delle annualità considerate.
A conclusione del processo si può quindi dire che la Frittoli è dunque riuscita a dimostrare che il Principato di Monaco era, per le annualità interessate, il centro principale dei propri interessi e affetti.
Va detto che la stessa Barbara Frittoli aveva subito un precedente accertamento, sempre in relazione alla residenza monegasca, in relazione alle annualità 2003, 2004 e 2005.
Anche in quel caso ne è scaturito un contenzioso giunto fino al terzo grado di giudizio ma conclusosi, questa volta, con il riconoscimento della fittizietà della residenza all’estero dell’artista e la conseguente tassazione dei redditi in Italia (sentenza n. 22 febbraio 2019, n. 5260 Corte di Cassazione).
Gli elementi di collegamento con l’Italia forniti dall’Erario, e nello specifico i legami famigliari e gli interessi economici e finanziari con il luogo di origine, sono stati giudicati, in quell’occasione, prevalenti rispetto a quelli con il Principato di Monaco. In quel caso le è stata però riconosciuta la non assoggettabilità a Irap dei compensi per l’attività artistica, in quanto non ricorrente il requisito dell’autonoma organizzazione, e la decurtazione del 10%, a titolo di spese generali, dei redditi accertati.
La vicenda in esame nel suo complesso mette in risalto l’autonomia dei periodi di imposta ai fini fiscali. Secondo le regole generali, l’imposta è infatti dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, fatta eccezione per quei componenti che producono i loro effetti in più annualità come ad esempio le detrazioni e le perdite fiscali.
Da ciò ne consegue che la verifica del collegamento territoriale sulla base degli elementi di prova disponibili ha evidentemente evidenziato, nel caso specifico, una maggiore connessione con l’Italia, per le annualità dal 2003 al 2005, e con il Principato di Monaco dal 2008 al 2009. Cosa che non è da escludere ben potendo il contribuente, in termini generali, radicarsi maggiormente con il luogo estero con il passare del tempo. Il controllo sugli elementi di fatto è sempre rimesso ai giudici di merito ed è quindi limitato ai primi due gradi di giudizio non potendo essere sottoposto al vaglio della Cassazione.
Di recente era stato il cantante Tiziano Ferro a uscire soccombente da un contenzioso con il Fisco, questa volta in relazione a tutte le annualità accertate dal 2006 al 2008, per aver dichiarato la residenza nel Regno Unito in luogo di quella italiana (sentenze Corte Cass. n. 21694, n. 21695 e n. 21696 dell’8/10/2020).
Ogni contestazione circa la residenza fiscale deve quindi essere esaminata caso per caso anche con riferimento ai diversi periodi di imposta.