La risoluzione n. 76 del 22 dicembre 2023 dell’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione di organismi di investimento collettivo del risparmio (cosiddetti Oicr) immobiliari italiani.
L’Agenzia ha chiarito che le plusvalenze realizzate dagli organismi d’investimento esteri costituiti in Paesi white list a valere sulla cessione di partecipazioni in Oicr immobiliari italiani possono fruire del regime di esenzione (previsto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) dall’imposta sostitutiva del 26% ordinariamente applicabile sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di fonte italiana.
Il dubbio interpretativo posto dall’istante all’Agenzia delle entrate era stato generato dalle modifiche in precedenza apportate dalla legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) alla disciplina delle plusvalenze finanziarie realizzate da investitori esteri. Ma andiamo con ordine.
L’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 dispone che le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67, co. 1 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) non sono imponibili se realizzate da:
- (i) soggetti residenti all’estero in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (i cosiddetti Paesi “white list”);
- (ii) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, purché costituiti in Paesi white list;
- (iv) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
La legge di Bilancio 2023: modifiche alla disciplina delle plusvalenze finanziarie realizzate da investitori esteri
In tale contesto, il comma 97 dell’art. 1 della citata legge di Bilancio 2023 ha introdotto nel predetto art. 5 del Dlgs n. 461/1997 un nuovo comma 5-bis in virtù del quale detta esenzione non è applicabile alle plusvalenze rivenienti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non quotati su mercati regolamentati, il cui valore deriva per oltre la metà “in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato”.
Il fine antielusivo della norma è chiaro: contrastare fenomeni di arbitraggio fiscale realizzati attraverso la cessione di partecipazioni in società immobiliari italiane (le cui plusvalenze beneficiano del regime di esenzione), in luogo della cessione diretta degli immobili siti sul territorio dello Stato (le cui plusvalenze sarebbero, invece, sempre e comunque imponibili in Italia). Così facendo, si intendeva inoltre allineare il sistema italiano all’art. 13, paragrafo 4, del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni e all’art. 9, paragrafo 4, della Convenzione multilaterale Ocse, che attribuiscono la potestà impositiva allo Stato della fonte in caso di plusvalenze da alienazione di ”partecipazioni immobiliari”.
A completamento di tale regime, il comma 99 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2023 chiarisce l’effettivo ambito applicativo delle nuove disposizioni, prevedendo che il regime di imponibilità non possa essere esteso alle plusvalenze realizzate da Oicr di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Ue o negli Stati aderenti al See che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Detti soggetti, quindi, continuano a beneficiare dell’originario regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 5 sopra richiamato indipendentemente dalla novella qui in commento.
L’istanza presentata da un Oicr lussemburghese
La risoluzione oggetto del presente contributo origina dall’istanza di una società lussemburghese, qualificabile come Oicr, detentrice del 100% delle quote di un fondo immobiliare italiano di tipo chiuso (riservato a investitori qualificati, gestito da una società di gestione del risparmio italiana). Il quesito posto all’Agenzia riguardava il campo di applicazione della normativa appena riepilogata e, più precisamente, l’istante chiedeva se la cessione del 100% delle anzidette quote, che avrebbe generato una plusvalenza di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c¬-ter) del Tuir rientrasse nel regime di esenzione previsto dal comma 5 dell’articolo 5 D.lgs. n. 461/1997 ovvero se ricadesse nell’esclusione da tale esenzione ai sensi del successivo comma 5-¬bis.
In altre parole, l’istante chiedeva se nella definizione di ”società ed enti” ivi richiamata dovessero ritenersi inclusi i fondi di investimento immobiliari italiani.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha confermato la non imponibilità delle plusvalenze realizzate dall’istante per due ordini di motivi.
Sotto un profilo oggettivo, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che i redditi derivanti dalla cessione di quote di partecipazione di Oicr immobiliari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 5-bis, del Dlgs n. 461/1997, e che quindi non siano riconducibili alla ipotesi di esclusione dal regime di esenzione dall’imposizione sostitutiva. Tale conclusione (del tutto condivisibile) si fonda sulla considerazione che le quote di partecipazione di un OicrI non sono in alcun modo assimilabili alle partecipazioni al capitale o al patrimonio di una società o di un ente, in quanto non attribuiscono al partecipante i medesimi diritti amministrativi ed economici tipici delle azioni e titoli similari.
I partecipanti agli Oicr vantano, infatti, nei confronti del patrimonio dell’organismo esclusivamente un diritto di credito al rimborso delle quote sottoscritte, ma non vantano alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’organismo stesso.
Sotto un profilo soggettivo, l’Agenzia, ha chiarito inoltre che – essendo l’istante un soggetto qualificabile quale Oicr stabilito in uno Stato membro dell’Ue – nel caso di specie trova in ogni caso applicazione il comma 99 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2023 secondo cui continuano a beneficiare del regime di esenzione le plusvalenze finanziarie (anche se relative ad un sottostante investimento di natura immobiliare) realizzate da Oicr di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Ue o negli Stati white list aderenti al See.
In proposito, la risposta a interpello ricorda che, ai fini dell’individuazione degli Oicr esteri cui si rende applicabile il predetto regime di esenzione, è sufficiente che questi ultimi presentino le stesse finalità di investimento degli Oicr italiani, indipendentemente dalla loro forma giuridica (come già affermato nella circolare 9 marzo 2011, n. 11/E), nonché che provvedano ad autocertificare la propria residenza in un Paese white list e a certificare il periodo di possesso delle quote/azioni dell’Oicr.