È fondamentale fare chiarezza sul passaggio dei crediti nel caso di avvicendamento tra Sgr, al fine di adempiere agli obblighi dichiarativi e comprendere il modo migliore con cui sfruttare le pregresse eccedenze
La Sgr subentrante nella gestione del fondo, assume la medesima posizione della sostituita e, a determinate condizioni, potrà applicare al credito Iva di quest’ultima la compensazione verticale o orizzontale
Compensando, cioè, il pregresso (e trasferito) credito Iva della sostituita con eventuali debiti Iva della subentrante; maturati a seguito di operazioni collegate alla gestione di uno o più fondi.
Ebbene, stante la pacifica possibilità di applicare la compensazione verticale del credito alla data di efficacia della sostituzione, in quanto nell’ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo la SGR sostituente assume la medesima posizione della sostituita, l’Agenzia delle entrate si spende su una fattispecie ulteriore.
In particolare, offre chiarimenti sulla possibilità di applicare al credito Iva (trasferito dalla sostituita alla subentrate a far data dalla sostituzione) la compensazione orizzontale. Vale a dire, ammette la possibilità di utilizzare il credito Iva pregresso e trasferito per adempiere altri debiti o oneri, derivanti da imposte diverse dall’Iva. Quali – ad esempio (come nel caso di specie) – i versamenti in acconto e a saldo dell’Imu.
Allo stesso tempo, quanto alle condizioni di utilizzo del credito, occorre prestare attenzione al fatto che la compensazione dei crediti (Iva, relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive), nei casi in cui si tratti di importi superiori a 5.000 euro annui, potrà essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge la spettanza dell’eccedenza.
Ciò che se ne ricava, pertanto, è che nel caso in cui la sostituzione tra Sgr nella gestione di un fondo avviene nel corso dell’anno, il credito Iva fino a quel momento maturato dalla sostituita sarà utilizzabile dalla subentrante, che ne assume la stessa posizione.
Per tale ragione, laddove l’eventuale eccedenza Iva non rimanga nella disponibilità della sostituita, il credito (al netto di quanto non sia già stato utilizzato dalla sostituita), potrà confluire nelle liquidazioni periodiche della subentrante; che a sua volta potrà ricorrere alla compensazione verticale e orizzontale.