Il 2021 può essere considerato “speciale” per gli investitori in criptovalute a seguito dei generosi guadagni che ha generato. Con l’avvento del periodo dell’anno dedicato alla dichiarazione dei redditi, è importante sapere che la detenzione delle monete virtuali deve essere dichiarata, in quanto considerata attività di natura estera, e l’articolo 4 del decreto legislativo 167/ 90 obbliga i possessori di tali attività a indicarle nel quadro Rw della dichiarazione dei redditi che ogni anno dobbiamo presentare.
Questo significa che i detentori di moneta virtuale dovranno sottostare al cosiddetto monitoraggio fiscale, cioè comunicare all’amministrazione finanziaria che si posseggono attività estere o di natura estera, come le criptovalute, suscettibili di produrre un reddito imponibile. Il monitoraggio è obbligatorio anche se, al momento, le monete virtuali non generano ricchezza, perché magari si è in regime di “plusvalenza latente”.
Si ricorda che il monitoraggio fiscale non comporta il pagamento di alcuna imposta. Va fatta chiarezza su un aspetto fondamentale: dichiarare di possedere criptovalute non obbliga necessariamente il pagamento di tasse, purché all’interno dei nostri portafogli virtuali la giacenza non sia superiore a 51.645,69 euro per 7 giorni consecutivi; in presenza di questa fattispecie va pagata un’imposta sostitutiva del 26%.
Quest’anno, ai fini del “monitoraggio”, è stato istituito il “Registro degli operatori del settore”, che ha il compito di segnalare alla Guardia di finanza le generalità di chi fa trading e l’ammontare dei movimenti effettuati, così da far emergere eventuali incongruenze per favorire l’azione di contrasto agli illeciti, soprattutto per quanto riguarda l’antiriciclaggio. Così facendo si proteggono anche gli stessi investitori, evitando che la mancanza di regole ben definite possa tradursi in pericoli per risparmi e portafogli.
Gli investitori, dunque, sono tenuti alla compilazione del quadro Rw; le istruzioni alla compilazione del quadro prevedono indicazioni specifiche per le criptovalute. Nella tabella dei codici delle attività finanziarie detenute all’estero il codice 14 riguarda le valute virtuali. L’utilizzo del codice 14 non prevede l’indicazione dello Stato estero di detenzione. Questo, come riportano le istruzioni, per tener conto della specificità delle criptovalute. In sostanza, per la prima volta viene esplicitato dalle istruzioni relative al quadro Rw che vanno indicate anche le valute virtuali.
Il fatto che la detenzione di valute virtuali debba essere indicata nel quadro Rw fa sì che esse possano essere considerate quali investimenti esteri suscettibili di produzione di redditi imponibili in Italia. Si precisa che il possesso della chiave privata non esonera dal quadro Rw, come si desume con la risposta a interpello n. 788/E/2021, con la quale l’Agenzia ha chiarito che le valute virtuali anche se detenute in “wallet privati” devono comunque essere indicate nel quadro w. ai fini del monitoraggio fiscale. Questo significa che la mera detenzione di valuta virtuale a titolo personale, senza l’intervento di exchange, è comunque considerata elemento valido per gli adempimenti connessi al monitoraggio fiscale. Naturalmente, la posizione espressa riguarda il parere dell’Agenzia delle Entrate, mancando una disciplina giuridica specifica sull’argomento, in quanto con la lettura dell’articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital, documento Ocse del 21 novembre 2017 si desume che la disponibilità della valuta virtuale esclusivamente all’interno della chiave privata del contribuente non porti all’obbligo del monitoraggio fiscale. Nel citato art. 4, si presume anche che il luogo di detenzione delle valute virtuali debba essere coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari. Questo significa che, un contribuente residente fiscalmente in Italia che detiene valuta virtuale su un wallet privato, non sia soggetto a obblighi di monitoraggio fiscale. Tali obblighi, si renderebbero operativi solo nel caso in cui il contribuente residente si avvalga di “prestatori di servizi di portafogli digitali” (così definiti dalla V Direttiva antiriciclaggio) non fiscalmente residenti in Italia. Solo con la presenza di intermediari non residenti che detengono valute virtuali per il contribuente si renderebbe operativo l’obbligo di segnalazione nel quadro Rw.
Tale posizione, inoltre, si rende coerente anche con gli aspetti sanzionatori relativi al monitoraggio fiscali. In merito alla disciplina sanzionatoria relativa al monitoraggio fiscale si evidenzia che essa viene diversificata a seconda del luogo in cui le attività finanziarie non dichiarate vengono detenute. Qualora le stesse risultino detenute in Paesi “black list”, le sanzioni risultano sono raddoppiate (dal 6 al 30%, anziché dal 3 al 15% del valore dell’attività finanziaria non dichiarata). Per questo motivo il legame territoriale delle sanzioni ha una sua coerenza soltanto per le valute virtuali detenute attraverso i prestatori di servizi di portafogli digitali.
Il valore delle criptovalute è un altro aspetto molto importante; il quadro Rw, infatti, richiede l’indicazione del controvalore delle attività finanziarie detenute, sulla base del provvedimento del direttore delle Entrate del 18 dicembre 2013. Documento con il quale viene conferito il potere di stabilire il contenuto della dichiarazione annuale delle attività all’estero nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare. In tale provvedimento, per la valorizzazione delle attività finanziarie, viene operato un rinvio ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivafe. Questo anche qualora essa non sia dovuta. Il criterio di valorizzazione dell’Ivafe consiste nel “valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari (…) e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso”
Le circolari 28/E del 2012 e 38/E del 2013 sottolineano come tale valore debba essere pari (in alternativa):
• al valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
• al valore nominale (se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati);
• al valore di rimborso (in mancanza del valore nominale);
• al costo d’acquisto (in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso).
Di difficile risoluzione e interpretazione sono, infine, i casi in cui l’investitore operi nel “Deep web”; infatti, anche per un contribuente virtuoso, sarà praticamente impossibile ottenere informazioni, poiché l’anonimato è la caratteristica principale di quel lato profondo del web; pertanto, parrebbe che questa criticità sia difficilmente superabile con l’attuale scienza tecnologica a disposizione.