La disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria sembrerebbe prossima a una radicale modifica del modo di essere che la caratterizza da più di un ventennio.
Ed infatti, l’art. 5, comma 1, lettera d) del disegno di legge delega presentato dal ministro dell’Economia e delle finanze lo scorso 23 marzo per la revisione del sistema tributario, detta principi e criteri direttivi specifici anche per la revisione dell’imposizione dei redditi di natura finanziaria al fine di razionalizzare la relativa disciplina fiscale e di conseguire gli obiettivi di neutralità ed efficienza del sistema.
Stante il tenore della delega, tale risultato dovrebbe essere raggiunto attraverso il superamento dell’impianto impositivo attualmente vigente, il quale, se da un lato può essere considerato “generale” (atteso che tutte le possibili fattispecie reddituali che derivano dall’impiego di capitale sono ricondotte a imponibile), al contempo non può dirsi essere connotato da “omogeneità”, in ragione delle regole di determinazione della base imponibile, del timing della tassazione e anche delle aliquote applicabili.
Proprio al fine di superare tali disomogeneità, l’intervento normativo prevede la delega al governo a emanare appositi decreti legislativi sulla base di principi e criteri direttivi specifici, meritevoli d’essere richiamati di seguito.
Il primo criterio direttivo sulla tassazione dei redditi finanziari
In estrema sintesi, sulla base del primo criterio direttivo è prevista la creazione di un’unica categoria reddituale finalizzata alla individuazione delle singole fattispecie di reddito di natura finanziaria. Tale accorpamento (o “unificazione”, per usare le parole del disegno di legge) sarebbe finalizzato al superamento della menzionata differenza nella determinazione della base imponibile, al fine di eliminare le interferenze fiscali sulle scelte di allocazione del capitale.
Il secondo criterio direttivo sulla tassazione dei redditi finanziari
Il secondo criterio direttivo riguarda la previsione delle modalità di determinazione della base imponibile dei redditi finanziari. A tale riguardo, come espressamente indicato dal disegno di legge, si prevede che la determinazione dei redditi finanziari avvenga sulla base dei principi di cassa con possibilità di compensazione, ricomprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e quelle derivanti da qualsiasi rapporto avente a oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti.
Il terzo e quarto criterio direttivo sulla tassazione dei redditi finanziari
Se il terzo criterio direttivo riguarda la previsione del tipo di imposizione da applicare ai redditi di natura finanziaria e prevede l’imposizione sostitutiva almeno sui redditi finanziari attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo, la quarta linea d’intervento prevede il mantenimento del livello di tassazione (di maggior favore) previsto per i proventi dei titoli Stato ed equiparati.
Ma vi è di più.
Il quinto, sesto e settimo criterio direttivo sulla tassazione dei redditi finanziari
Il quinto, il sesto e il settimo criterio direttivo, infatti, contengono i principi e criteri direttivi concernenti le modalità di applicazione del nuovo regime impositivo, il quale dovrà caratterizzarsi per l’applicazione sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari realizzati nell’anno solare. Tale risultato complessivo netto dovrà essere determinato mediante somma algebrica dei redditi finanziari positivi e dei redditi finanziari negativi realizzati nell’anno solare, con possibilità di riportare l’eventuale eccedenza negativa nei periodi d’imposta successivi a quelli di formazione.
Inoltre, sempre a mente dei medesimi criteri direttivi, il nuovo regime impositivo – al quale sarà affiancato un regime opzionale semplificato – dovrà fondarsi sull’obbligo di dichiarazione dei redditi finanziari da parte del contribuente.
L’ottavo, il nono e il decimo criterio direttivo sulla tassazione dei redditi finanziari
In ultimo, l’ottavo, il nono e il decimo criterio direttivo individuano, rispettivamente:
- la necessità di procedere a una razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull’utilizzo di tecnologie digitali;
- i principi e criteri direttivi relativi alla revisione del sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti dalle forme di previdenza complementare (la quale dovrà basarsi sui principi di cassa con possibilità di compensazione, così da definire un sistema di tassazione del risultato annuale realizzato della gestione);
- l’applicazione di un’imposizione sostitutiva, in misura agevolata, sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria.
Conclusioni
I criteri direttivi ai quali si è fatto riferimento e le linee d’intervento individuate dal disegno di legge sembrerebbero definire un sistema fiscale connotato da maggiore uniformità. Infatti il tentativo – prospettato dal progetto legislativo – di uniformare sotto il profilo impositivo i redditi di natura finanziaria attraverso l’applicazione del medesimo trattamento fiscale alle due fattispecie reddituali oggi previste pare rispondere adeguatamente alla necessità di eliminare le differenze tra due tipologie che – stante la medesima natura finanziaria – ben meriterebbero d’essere riconosciuti come un reddito finanziario “unitario”.
Non resta che attendere il percorso parlamentare della delega, che a quanto consta dovrebbe essere piuttosto breve.