La fattispecie considerata nell’interpello è quella di un fondo istituito ai sensi della legge delle Isole Cayman che investe indirettamente in un fondo immobiliare italiano. Più in dettaglio, il fondo di Cayman detiene interamente una società lussemburghese che, a sua volta, detiene interamente una seconda società lussemburghese, che possiede le quote del fondo immobiliare italiano.
- i fondi esteri nei confronti dei quali non si applica la ritenuta sono i fondi istituiti in paesi white list, che presentano i requisiti sostanziali e le stesse finalità di investimento dei fondi italiani. In aggiunta, deve sussistere una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo incaricato della gestione;
- il regime di esenzione trova applicazione non solo in caso di partecipazione diretta nel fondo italiano, ma anche in caso i fondi esteri (con le caratteriste elencate sopra) che investono per il tramite di veicoli societari white list interamente controllati.
- il fondo di Cayman è un organismo di investimento collettivo del risparmio gestito dal proprio general partner che si avvale di un advisor residente nel Regno Unito;
- l’attività principale del fondo consiste nel raccogliere capitali con lo scopo di investire i fondi ricevuti dagli investitori nel rispetto della diversificazione del rischio;
- gli investitori nel fondo non hanno il controllo sull’acquisizione, gestione e cessione degli investimenti che sono gestiti in autonomia dal general partner;
- fondo di Cayman è soggetto a vigilanza prudenziale da parte della Cayman Islands Monetary Authority.
- autocertificazione che attesti che il quotista del fondo italiano è partecipato interamente e indirettamente da un investitore istituzionale estero che può beneficiare dell’esenzione;
- autocertificazione di costituzione in un Paese white list rilasciata da ciascun veicolo e dall’investitore istituzionale estero coinvolti nella catena partecipativa, nonché dal suo gestore e dall’advisor;
- documentazione dalla quale risulti la qualifica del fondo di Cayman e l’esistenza della vigilanza comprovata dal sito ufficiale dell’autorità di vigilanza di Cayman (qualora quest’ultima non rilasci l’attestazione dell’assoggettamento a vigilanza prudenziale).