I fondi pensione hanno la finalità di integrare la pensione e consentono di beneficiare di alcuni vantaggi fiscali
Al momento del pensionamento, all’iscritto al fondo pensione sarà liquidata una pensione aggiuntiva alla rendita costituita dai contributi versati
Una simile circostanza non può certo stupire alla luce delle generalizzate difficoltà d’acceso nel mondo del lavoro riscontrate dai giovani che, conseguentemente, in assenza di un rapporto di lavoro stabile, tendono a rimandare una seria presa in carico delle questioni previdenziali che li riguardano.
Ebbene, per meglio evidenziare le finalità di questo strumento di previdenza complementare, occorre soffermare l’attenzione sui profili fiscali che vengono in rilievo quando si parla di fondi pensione, stante la disciplina di particolare favore introdotta dal legislatore.
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Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari è disciplinato dall’art. 17 co. 1 del DLgs. 252/2005, a mente del quale i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura ridotta rispetto a quella applicata nella generalità dei casi del 26%; vale a dire che sui rendimenti finanziari conseguiti dalle gestioni dei fondi pensione nella fase c.d. di accumulo, si applicherà l’imposta sostitutiva del 20%. Imposizione sostitutiva (sul rendimento conseguito), che potrà scendere fino al 12,5% per la componente di investimenti in titoli pubblici italiani od equiparati, o derivanti da obbligazioni emesse da Stati inclusi nella c.d. white list.
Chiarito questo aspetto, occorre soffermarsi sui vantaggi previsti per gli iscritti al fondo.
È bene osservare che i soggetti che hanno aderito ad un fondo pensione potranno richiedere, al ricorrere di determinate condizioni e secondo certe soglie percentuali, un’anticipazione sulla propria posizione individuale.
Più in particolare, potrà essere richiesto – in qualsiasi momento – un importo non superiore al 75% per far fronte a spese sanitarie relative all’iscritto, al coniuge e ai figli. In tal caso, sull’importo erogato si applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
Conseguito l’ottavo anno di iscrizione al fondo, il soggetto aderente potrà chiedere un’anticipazione pari al 75% per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli. In questo caso, sull’importo erogato, si applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 23%, non soggetta a riduzione. Raggiunto l’ottavo anno, inoltre, potrà essere richiesta un’anticipazione del 30% per fare fronte ad ulteriori esigenze, sulla quale si applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
L’iscritto potrà, altresì, chiedere e ottenere il riscatto sulla posizione individuale fino a quel momento maturata.
Il riscatto può essere richiesto per un importo massimo pari al 50% della posizione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti l’inoccupazione protratta per almeno 12 mesi e non oltre i 48, o per l’intero ammontare in caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti l’inoccupazione protratta per oltre 48 mesi, per inabilità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, o in caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto di accesso alla prestazione.