Il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali non può essere limitato ai soli fondi di investimento chiusi, escludendo quelli aperti
Con sentenza del 16 dicembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nelle cause riunite C-478/19 e C-479/19, afferma che la normativa fiscale italiana che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, è in contrasto con i principi di funzionamento dell’Unione europea, a meno che tale differenza di trattamento non sia giustificata dall’obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare.
La controversia nasce tra la società di gestione del risparmio tedesca del gruppo Ubs e l’Agenzia delle entrate italiana e ha oer oggetto la norma (di cui all’art. 35, comma 10 ter, del decreto legge n.223/2006) che prevede che le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale (ordinariamente pari complessivamente al 4%) sono ridotte a metà, per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di immobili strumentali, anche se assoggettate a Iva di cui siano parte fondi immobiliari chiusi.
Più in dettaglio, la società di gestione aveva acquistato per conto di alcuni fondi di investimento immobiliare aperti di diritto tedesco, alcuni immobili strumentali in Italia corrispondendo l’imposta ipotecaria e catastale in misura piena e provvedendo poi a chiedere il rimborso della metà delle somme versate. Non ricevendo risposta da parte dell’Agenzia delle entrate, la società di gestione aveva presentato ricorso, perdendo in primo e secondo grado. I giudici, infatti, avevano ritenuto che il legislatore volesse limitare il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali alla solo categoria dei fondi immobiliari chiusi. I
fondi aperti presenterebbero infatti differenze significative e pertanto sarebbero soggetti a una disciplina fiscale diversa. A seguito del ricorso per Cassazione, la suprema Corte aveva sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte dell’Unione europea la questione pregiudiziale chiedendo se i principi dell’Unione europea ostini a una normativa nazionale che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti.
La Corte Ue nella sentenza in esame dichiara che i fondi immobiliari aperti e chiusi debbano essere considerati comparabili ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, salvo il caso in cui la differenza di trattamento sia giustificata dall’obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare.
Con sentenza del 16 dicembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nelle cause riunite C-478/19 e C-479/19, afferma che la normativa fiscale italiana che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, è …
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