Le opere d’arte non sono solo cultura ma, a differenza di quanto qualcuno possa pensare, possono servire anche a risolvere i problemi quotidiani, come quello del pagamento delle tasse, perché svolgono un ruolo importante anche nel procedimento di riscossione dei tributi.
È pur vero che il pagamento è subordinato a scelte in larga parte discrezionali dell’Agenzia delle Entrate e che le modalità variano a seconda del tipo di procedura fiscale ma il pagamento dei debiti col Fisco attraverso le opere d’arte è oramai principio consolidato.
Pagare le imposte con un’opera d’arte: quando è possibile?
Ma quali sono gli strumenti di pagamento a disposizione dell’appassionato d’arte che si trova ad esser anche debitore col Fisco? Il riferimento normativo è agli artt. 28-bis DPR n. 602/1973 e 39 D. Lgs. n. 346/1990; relativamente poi ai singoli procedimenti di riscossione, si deve valutare in maniera diversa l’ipotesi in cui le opere d’arte siano direttamente coinvolte nella procedura (come ad esempio nella cessione in pagamento per una successione ereditaria) da quella in cui lo siano in via indiretta (come nel caso del fermo amministrativo di un veicolo o di una somma chiesta a rimborso).
Nel primo caso, gli eredi possono cedere allo Stato, per pagare in tutto o in parte l’imposta di successione, le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. Devono fare una proposta di cessione, che contenga la descrizione dettagliata dei beni e tutta la relativa documentazione, proposta che deve poi essere sottoscritta e depositata presso il “Ministero per i beni e le attività culturali» (MIBAC) e l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla registrazione degli atti. Il Ministero attesterà l’esistenza e le caratteristiche del bene e comunicherà l’interesse dello Stato ad acquisire l’opera. L’opera sarà ovviamente oggetto di autonoma perizia di stima che ne indicherà il valore ma su questo punto bisogna porre particolare attenzione: qualora il valore dei beni ceduti superi l’importo dell’imposta, all’erede non spetterà alcun rimborso per la differenza.
A cosa prestare attenzione
Nel caso in cui, invece, il valore dei beni ceduti sia inferiore all’importo dell’imposta, l’erede sarà invece tenuto al pagamento della differenza.
A questa evidente disparità di trattamento si deve aggiungere poi che vi è una notevole discrezionalità del Fisco; la regola infatti è che il contribuente debitore propone di estinguere il proprio debito tributario con la dazione di un’opera d’arte, cui il Fisco può acconsentire o meno ma comunque solo dopo aver valutato la qualità (e naturalmente il valore) dell’opera stessa.
Soggetti coinvolti sono, come detto, il MIBAC e il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che devono esprimersi sull’acquisizione del bene.
Non va poi dimenticato che il Fisco non è vincolato ad alcuna valutazione positiva circa il valore culturale (artistico o storico) del bene, anche perché deve tenere in considerazione i costi di gestione del bene, dopo l’eventuale acquisizione. Sarà anche possibile una “proposta” di cessione che attribuisca al Fisco la facoltà di scegliere tra più beni determinati ma quello che non va dimenticato è che non è discrezionale il “valore della cessione” o meglio il valore del bene ceduto, perché la sua determinazione deriva da una vera a propria attività di stima.
Sul punto, è stata costituita una apposita Commissione per valutare il reale valore delle opere. I beni che potranno essere utilizzati per pagare le imposte potranno anche essere beni culturali vincolati: quindi immobili storici, quadri, sculture, archivi o anche libri antichi. Guardando alla realtà dei fatti, va però detto che l’ultima riunione della Commissione risale ad alcuni anni fa; in quell’occasione di un lotto composto da quadri, statue in bronzo, una collezione archeologica e addirittura una villa, venne accettato solo un quadro a firma Alberto Burri il cui valore fu stimato in circa 100 mila euro.
Per concludere va quindi detto che, nonostante le buone intenzioni, in Italia – a differenza di quello che accade in altri Paesi europei – questa procedura ad oggi non è stata molto utilizzata, e, prescindendo dalla scarna conoscenza della stessa, se si considera che la norma non prevede la restituzione delle somme pagate in eccesso, è anche facile spiegarne il perché.