Dal 23 agosto anche in Italia è operativo il Pepp
I Pepp sono uno Piano di previdenza complementare europeo che si contraddistingue per la portabilità aperta a tutti gli Stati membri e perché gli strumenti di previdenza sono offerti da una pluralità di operatori di mercato
Previdenza complementare: profili generali
Come noto, la previdenza complementare aggiungendosi alla rendita da pensione obbligatoria permette, a coloro che vi aderiscono, ad esempio ad un fondo pensione, di ottenere una rendita integrativa e, conseguentemente, di affrontare con maggiore serenità le eventuali difficoltà legate all’uscita dal mondo del lavoro.
La previdenza complementare, infatti, consente ai soggetti interessati di accantonare regolarmente una parte dei risparmi nel corso della vita lavorativa, al fine di ottenere una nuova entrata, che si andrà ad aggiungere a quella della pensione ordinaria.
Come indicato da Covip, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, ogni individuo, specie in giovane età, dovrebbe considerare l’opportunità di aderire alla previdenza complementare.
Aderire ai fondi pensione, in generale, e meglio ancora all’inizio della carriera lavorativa, consente, tra le altre cose, di:
- accumulare un risparmio rilevante per formare una pensione integrativa adeguata e far fronte a eventuali discontinuità lavorative
- avere diritto al contributo del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti
- effettuare prelevamenti dalla propria posizione individuale a titolo di anticipazione o riscatto per affrontare spese legate a particolari esigenze personali o a situazioni di difficoltà lavorativa
- beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali previste per chi aderisce alla previdenza complementare
- ridurre le imposte da pagare sui redditi ogni anno per effetto della deduzione dei contributi versati alla previdenza complementare. Quest’ultimo punto vale anche per i familiari a carico.
I Pepp arrivano in Italia: uno sguardo ai fondi pensione europei
E invero, brevemente introdotto il tema relativo ai fondi pensione, occorre aprire l’argomento al Pepp. Infatti, dal 23 agosto anche in Italia è operativo il “prodotto pensionistico individuale paneuropeo”.
In uno scenario europeo sempre più votato all’armonizzazione, l’Unione Europea, al fine di consentire ai cittadini degli Stati membri di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici, con il Regolamento (UE) 2019/1238 ha introdotto i cd. “Pan-European Personal Pension Products”.
I Pepp sono piani di previdenza complementare europei che vanno ad affiancarsi ai fondi pensione aperti, ai fondi pensione negoziali e ai piani individuali pensionistici nazionali.
Il punto di forza dei Pepp si individua nel fatto che questi consistono in uno schema pensionistico individuale, complementare ai sistemi pensionistici pubblici e professionali e agli schemi pensionistici nazionali privati esistenti, caratterizzato da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell’Ue.
Inoltre, un altro fattore particolarmente rilevante si individua nel fatto che i Pepp possono essere offerti da un’ampia gamma di istituti finanziari, che comprende le imprese di assicurazione, i gestori di attivi, le banche, talune imprese di finanziamento e taluni fondi pensionistici professionali.
I vantaggi del Pepp
Il Pepp è pensato per consentire ai cittadini Ue, che ad esempio per lavoro si spostano tra Stati membri, di mantenere senza “intoppi” burocratici la stessa posizione previdenziale, seppur articolata in “sottoconti” nazionali per ciascun periodo di permanenza nei diversi paesi.
In buona sostanza, il Pepp ha il vantaggio di:
- poter essere offerto da un ampio numero di operatori
- prevedere opportunità d’investimento diversificate
- essere portabile fra Stati membri Ue
- essere trasferito da un intermediario a un altro in caso di cambio di Stato.
Attenzione
Occorre mettere in evidenza che:
- come per gli strumenti di matrice domestica il versamento dei contributi è su base volontaria
- non è possibile destinare al Pepp il trattamento di fine rapporto
- i conferimenti sono deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro
- sui rendimenti è prevista l’imposta sostitutiva del 20%
- il versamento di contributi potrà continuare anche dopo la maturazione dell’età pensionabile a condizione che risulti almeno un anno di contribuzione al “sottoconto italiano”
Alcune indicazioni operative
- La fase di “accumulo”
Come previsto dall’art. 10 del decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 114, che reca la disciplina domestica dei Pepp, i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Ai fini del computo di detto limite si tiene conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza.
- Trasferimento Pepp
Ai sensi dell’art. 12 del succitato decreto, è stabilito che il risparmiatore in Pepp che intenda chiedere il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore di Pepp deve presentare domanda in forma scritta al proprio fornitore il quale, analogamente in forma scritta, fornisce informativa circa l’avvenuto accoglimento della domanda e l’effettuazione del relativo trasferimento.
Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in Pepp dal fornitore del Pepp trasferente per la chiusura del conto Pepp detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di Pepp e sono previamente comunicate al risparmiatore in Pepp.
Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non può comunque eccedere lo 0,2 percento degli importi da trasferire.