Il collezionista d’arte e il trust
Che cos’è il trust, quali sono le sue caratteristiche?
G.C. “Il trust è un istituto regolamentato dalla Convenzione dell’Aja del 1/7/1985, ratificato in Italia con la legge n.364 del 1/7/1989. Diversamente da altri, il nostro paese non ha una sua legge sostanziale che regola il trust. Pur non regolamentandolo nello specifico tuttavia, ne ha riconosciuto la legittimità. Secondo la Convenzione, con ‘trust’ si intendono quel complesso di rapporti giuridici istituiti da una persona (il costituente o settlor) con un atto tra vivi o mortis causa. I beni sono posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse o di uno più beneficiari, oppure per un fine specifico (per esempio quando non ci siano beneficiari, magari perché il settlor non ha degli eredi e stabilisce che allo scadere del trust i beni artistici debbano essere definitivamente assegnati a un museo o a un ente culturale)”.
Può mantenerne, se lo si prevede, la custodia e la detenzione, ma quelli conferiti nel trust non sono più beni di sua proprietà. Vi è uno spossessamento, che poi è il motivo per cui il trust in Italia incontra ancora delle resistenze psicologiche e culturali. È un istituto che interpone un diaframma formale definitivo fra sé e la titolarità giuridica della propria collezione. Proprio per questo motivo, la scelta ottimale del trustee è fondamentale: deve trattarsi di qualcuno molto vicino al disponente (ad esempio la moglie)”.
Qual è l’utilità del trust per il collezionista d’arte?
G.C.: “I trust sono strumenti molto duttili, non necessariamente riconducibili a omogeneità. Gli scopi principali perché un collezionista dovrebbe sceglierli sono due. In primo luogo, il trust gode di un’indubbia funzione di protezione dell’integrità della collezione d’arte e della sua sopravvivenza. Anche se il disponente non è più proprietario della ‘sue’ opere d’arte, ne può trarre enorme beneficio. In tal modo per esempio in caso di successione, il collezionista mette in un contenitore sicuro, tranquillo, non aggredibile da soggetti terzi, i beni che costituiscono la sua raccolta d’arte. Conseguentemente, la collezione sopravvive alla morte del collezionista per un periodo di tempo virtualmente illimitato (50 anni, 70 anni…
Non ci sono regole scritte). Certo, è irrealistico pensare a una durata illimitata del trust. E qui entra in gioco la sua seconda funzione, che è quella di estate planning (pianificazione successoria) per stabilire ‘chi debba fare cosa’ relativamente alla collezione d’arte. Solo alcuni eredi possono infatti essere interessati ad avervi un ruolo gestorio- amministrativo. Nel rispetto delle norme successorie, il trust può essere uno strumento efficiente per dirimere questioni legate all’eredità e al legittimo desiderio del collezionista che la sua collezione gli sopravviva”.
Quali le differenze con strumenti come la fondazione?
G.C.: “La fondazione presenta delle rigidità strutturali rispetto al trust, strumento nato in un sistema giuridico molto pragmatico e duttile, che fa della flessibilità la sua forza. Per esempio, un’opera che entra in una fondazione, difficilmente può uscirne. Un trust invece può anche venderla, se serve (il suo atto costitutivo può prevedere che un nucleo di opere sia incedibile, e che invece altre siano vendibili per finanziare le spese di gestione del trust stesso – lo stipendio del trustee, se è un professionista, le spese assicurative). La fondazione è parificata a un ente pubblico, ovvero è sottoposta a un controllo molto penetrante da parte del Mibact.
Bisogna stare sempre molto attenti a patrimonializzare le opere d’arte in una fondazione: in genere, chi ha optato per questa scelta in Italia lo ha sempre fatto molto consapevolmente. Si pensi per esempio alla Fondazione Burri, ricca di opere del maestro, il quale desiderava dotarla dei lavori che potessero segnare tutto il suo percorso creativo. La fondazione in Italia è più nota, tradizionale. Ma se si pensa alla sopravvivenza della propria collezione d’arte, è bene almeno valutare altri strumenti. E non penso solo al trust, ma anche a forme come le società benefit, la donazione in vita con usufrutto, eccetera”.
Quale sarà il destino del trust in Italia?
G.C.: “Per usare una metafora, possiamo dire che il trust è un animale che appartiene a un particolare giardino zooloogico, in Italia non ancora molto diffuso, benché in crescita. Oggi rispetto al passato c’è maggiore apertura, conoscenza. Le idee corrono globalmente più veloci. E in ogni caso il trust deve fare i conti con la legge italiana: i beni artistici sono comunque interamente soggetti alle nostre norme di tutela”.