Consob ricorda che le informazioni contenute nei rendiconti debbano essere “corrette, chiare e non fuorvianti”
Scolari: “Le indicazioni di Consob consentiranno una maggiore omogeneità delle rendicontazioni dei diversi intermediari, consentendo quindi ai clienti un più agevole confronto tra le condizioni economiche praticate dai diversi competitor”.
– la pronta individuazione, all’interno dei documenti trasmessi, della disclosure su costi e oneri, in tutti gli elementi considerati rilevanti dal legislatore;
– la comprensione del significato delle voci esposte;
– la valutazione dell’effettiva incidenza delle voci considerate;
– la riconciliazione delle voci esposte nell’informativa analitica con quelle presenti nell’informativa aggregata;
– la comparazione dei documenti ricevuti da diversi intermediari.
“L’informativa personalizzata ex-ante ed ex-post dei costi ed oneri ai clienti rappresenta una delle novità più significative di Mifid2 e il 2019 è stato il primo anno di applicazione degli obblighi di rendicontazione annuale dei costi”, ricorda Massimo Scolari, presidente di Ascofind. “L’industria finanziaria si è adeguata alle nuove normative in modo disomogeneo sia nella tempistica dell’invio dell’informativa che nei contenuti del documento”. Ecco quindi l’intervento di Consob, “che si propone di rendere maggiormente omogenea la trasparenza dei costi nei servizi di investimento”.
Una menzione anche per le società produttrici, a cui l’anno scorso qualcuno aveva addebitato le colpe dei ritardi dell’invio dei rendiconti: “Si invitano i produttori a rendere tempestivamente disponibili (…) i dati e le informazioni necessari a consentire l’assolvimento degli obblighi di disclosure prescritti dalla normativa”.
Ma come vanno redatti questi documenti?
La rendicontazione deve essere resa con un documento “stand alone”, che può essere trasmesso contestualmente ad altri documenti (quali il rendiconto periodico di gestione o quello sugli strumenti finanziari), dai quali deve restare fisicamente distinto oppure all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina (o in quella immediatamente successiva al frontespizio e all’indice), con un’opportuna evidenziazione grafica, attraverso un’idonea e specifica intitolazione in carattere grassetto e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali. Insomma, deve essere messo in risalto e non affogato in pagine e pagine di numeri.
Consob riporta anche una tabella, già pubblicata da Esma, per facilitare la compilazione:
Voci di costi e oneri | Importo in denaro | Importo percentuale |
Servizi di investimento e/o servizi accessori | … € | … % |
Pagamenti di terzi ricevuti dall’intermediario | … € | … % |
Strumenti finanziari | … € | … % |
Totale costi e oneri | … € | … % |
Informativa aggregata e analitica
Gli intermediari, ricorda Consob, devono mettere gli investitori nelle condizioni di poter sommare o coordinare le voci esposte nell’informativa analitica (che va richiesta dal cliente) con quelle dell’informativa aggregata, sia per i valori monetari che per quelli percentuali.
Tempistica
La raccomandazione Consob arriva allo scadere del limite previsto per l’invio. Secondo la norma infatti gli intermediari sono tenuti a trasmettere le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento: siamo già in ritardo. “Le rendicontazioni relative all’anno 2019, ove non ancora inviate, avuto riguardo all’emergenza sanitaria in corso, dovrebbero essere trasmesse ai clienti quanto prima”.
“Le indicazioni di Consob – prosegue Scolari – sono da accogliere positivamente e consentiranno una maggiore omogeneità delle rendicontazioni dei diversi intermediari, consentendo quindi ai clienti un più agevole confronto tra le condizioni economiche praticate dai diversi competitor.Ulteriori passi in avanti sono tuttavia da attendersi dal processo di revisione in atto della Direttiva Mifid2 da parte della Commissione europea con il supporto di Esma. Tra i numerosi capitoli sul tavolo delle discussione in sede europea vi è la revisione delle norme sulla ricerca in materia di investimenti, laddove la Direttiva, nella sua prima applicazione, ha evidenziato impatti non positivi sulle attività di ricerca a supporto degli investitori istituzionali e retail”.