In particolare, i nuovi obblighi di informativa ex post hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione nel settore che ha interessato sia i fornitori dei servizi di investimento diretti e indiretti, sia le “case prodotto”, intervenute nel processo di prestazione del servizio.
Dando per scontata la conoscenza della tipologia delle informazioni da rendere, di cui tanto si è discusso (in ogni caso, per tutti, si fa rinvio al Regolamento delegato Ue 2017/565, in particolare, e relativo allegato II, e al documento Esma “Q&A del 11/07/19), il quadro generale, agli occhi di un osservatore professionale, che in forza della propria attività ha ricevuto più di un rendiconto per conto della propria clientela, appare positivo in linea generale. L’informativa resa ha rappresentato i costi, così come previsto dal richiamato regolamento delegato Ue.
È stata resa la rappresentazione dei costi sia grafica che descrittiva riservando, al rendiconto di fine anno, un paragrafo che fosse inequivocabilmente dedicato ai costi sostenuti dal cliente in corso d’esercizio.
Una componente minoritaria di intermediari ha invece rappresentato le informazioni obbligatorie, in un contesto più ampio in cui il dato, pur presente, andava ricercato, in quanto meno evidente.
In ogni caso, da parte di tutti gli intermediari di cui si è avuta l’occasione di leggere i rendiconti in commento, vi è stata la puntuale informativa relativa, forse, alla voce più critica, ovvero l’incidenza dei costi sul rendimento, che deve essere espressa in forma percentuale.
Allo stesso modo è stato riportato il dato sull’ammontare degli inducements percepiti dall’intermediario in relazione agli strumenti finanziari e servizi di investimento prestati al cliente.
Tutto ciò, inoltre, nell’ambito di un esercizio (il 2018), caratterizzato dal generale andamento negativo delle Borse negli ultimi mesi, in cui la rappresentazione puntuale dei costi sostenuti non ha certo trovato terreno favorevole.
La necessità di fornire tali informazioni, ad ogni modo, è stata l’occasione per avvicinare i clienti ai processi di prestazione del servizio, che – per la prima volta – hanno ottenuto, in quanto legati ai costi del servizio, l’attenzione che meritavano.
Difatti, la necessità di dover giustificare ai propri clienti la percezione di commissioni e, più in generale, di costi sostenuti sia diretti che indiretti (e degli inducements percepiti), ha indotto gli intermediari a fornire un quadro informativo più ricco ed esaustivo rispetto al passato, volto a rendere i propri clienti maggiormente partecipi di quanto accaduto sui loro patrimoni.
È di tutta evidenza che la rappresentazione puntuale di quanto sia “costato” il servizio di investimento prestato dal proprio intermediario, pone il cliente nella consapevolezza immediata del relativo prezzo, in rapporto al valore del patrimonio conferito e al relativo rendimento. Da qui, la necessità (opportunità?) di spiegare in dettaglio la natura del servizio offerto in relazione ai vari strumenti finanziari che compongono il patrimonio del cliente, declinando l’attività svolta nelle sue varie componenti e caratteristiche.
Si potrà agevolmente replicare che le informazioni sui servizi sono rese nel documento informativo, da consegnare all’atto della sottoscrizione del servizio, ma l’effetto non è lo stesso, di quando ci si trova a valutare un’attività e a capirne il funzionamento, a fronte del costo puntuale sostenuto, espresso in euro e in percentuale sia sul totale del patrimonio affidato che sul rendimento ottenuto (positivo o negativo che sia).
Allo stesso modo, la necessità di spiegare l’andamento dei mercati, non in linea generale, ma relativamente all’incidenza sul singolo patrimonio del cliente ed eventualmente sui costi, può accrescere la consapevolezza del cliente, e renderlo maggiormente edotto del comportamento del proprio intermediario.
In sostanza, a parere di chi scrive, i nuovi obblighi di rendicontazione alla clientela, con particolare riferimento a quelli ex post, dovrebbero rappresentare un’opportunità di dialogo con il cliente, partendo da una informazione che, se nasce generale (andamento dei mercati), poi entra nel peculiare, andando a toccare, spiegandone ragioni e cause, informazioni particolarmente sensibili per il cliente, ovvero l’andamento del suo patrimonio e i relativi costi sostenuti.
Da qui l’obiettivo, ritengo raggiunto dalla maggior parte degli intermediari considerati, ma migliorabile sotto il profilo descrittivo, nel senso anzidetto, di trasformare quello che si è ritenuto per anni un mero obbligo informativo, in un’opportunità di formazione e di trasparenza alla clientela; e la differenza di impostazione del rendiconto, in un senso o nell’altro, è ineludibile agli occhi di legge.