Molte imprese devono quindi ora – o dovranno nel prossimo futuro – confrontarsi con il delicato momento della cessione della funzione imprenditoriale dalla generazione presente a quella emergente, al fine di garantire la continuità dell’impresa.
Gestire il trasferimento del patrimonio in modo efficiente e strutturato è quindi un tema di assoluta rilevanza.
Tra gli strumenti più semplici utilizzabili ai fini del passaggio generazionale d’azienda vi sono senza alcun dubbio la donazione e la successione di partecipazioni. Tali operazioni, tuttavia, hanno riflessi fiscali profondamente diversi soprattutto in relazione all’individuazione del costo fiscale attribuibile alle partecipazioni in capo ai riceventi.
Il trasferimento di partecipazioni “mortis causa“
In ambito successorio, in linea generale, l’acquisizione di partecipazioni societarie da parte degli eredi è assoggettata ad imposta di successione.
A tal regola generale, il legislatore ha apposto un’eccezione ovvero un’ipotesi di esenzione dalla suddetta imposta, disciplinata dall’art. 3 comma 4-ter del D Lgs 346/1990 (“Tus”). Invero, al ricorrere di determinati requisiti, il trasferimento “mortis causa” delle partecipazioni non subisce alcuna imposizione.
In particolare, l’art. 3, comma 4-ter, del Tus, statuisce che non sono soggetti all’imposta sulle successioni i trasferimenti di quote sociali effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, a condizione che, nel caso di società di capitali, gli aventi causa acquisiscano od integrino il controllo di diritto della società partecipata e che proseguano l’impresa o mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Nei casi esclusi dall’applicazione di tale esenzione, l’art. 16 del Tus prevede che il valore delle partecipazioni non quotate comprese nell’attivo ereditario sia pari al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della società alla data di apertura della successione, in base all’ultimo bilancio.
Determinato, dunque, il valore delle partecipazioni ai fini dell’imposta di successione, è interessante indagare circa il costo fiscale delle suddette nelle mani degli aventi causa dal momento che tale valore costituirà la base per la determinazione della plusvalenza imponibile nell’ipotesi di successiva cessione.
Ai sensi dell’art. 68, comma 6 del DPR 917/1986 (“Tuir”), nel caso di acquisto per successione il costo fiscale delle partecipazioni sarà pari al valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché per i titoli esenti da tale imposta, al valore normale alla data di apertura della successione (aumentato dell’imposta di successione pagata).
Ne deriva che il valore normale della partecipazione trasferita agli eredi rileva come costo fiscale solo nell’ipotesi in cui la partecipazione non sia soggetta all’imposta di successione (i.e nell’ipotesi di esenzione prevista dall’art. 3 co. 4-ter Tus). Al contrario, qualora il trasferimento mortis causa della partecipazione sia soggetta ad imposta di successione, il costo fiscale della stessa in capo agli eredi è rappresentato dal valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione ai sensi dell’art. 16, co.1, lett. b) Tus.
Si consideri inoltre, che per patrimonio netto della società si intende il valore contabile dello stesso e non il relativo valore economico effettivo, come indicato nella Circolare n. 58/E del 2003. Qualora quindi il costo fiscale della partecipazione del de cuius fosse più elevato rispetto alla quota di patrimonio netto contabile, nel trasferimento della partecipazione per successione all’erede si potrebbe incorrere in una “perdita” di una parte del costo fiscale.
La donazione di partecipazioni societarie
La donazione di partecipazioni è un’ulteriore valido strumento con cui l’imprenditore può attuare il passaggio generazionale dell’impresa a favore dei familiari.
Ai fini dell’individuazione delle conseguenze fiscali di imposizione diretta della donazione di partecipazioni societarie, è opportuno individuare la qualifica soggettiva di colui il quale effettua la donazione:
- Se il donante è un imprenditore e le partecipazioni sono detenute nell’esercizio dell’impresa, la donazione integra una fattispecie realizzativa ai sensi degli articoli n. 58 e 87 del Tuir, con la possibilità di applicare il regime della Partecipation exemption;
- Se il donante detiene la partecipazione a titolo personale non vi sono oneri fiscali ai fini dell’imposizione diretta.
Per quanto riguarda, invece, l’imposizione indiretta, l’acquisizione di partecipazioni societarie da parte degli eredi è assoggettata ad imposta di successione. Anche in questa ipotesi però resta valida l’esenzione da imposizione prevista per le ipotesi individuate dall’articolo 3, comma 4-ter, del Tus. Ne deriva che non sarà dovuta imposta di donazione qualora la donazione sia effettuata in favore di discendenti e del coniuge i quali acquisiscano od integrino il controllo di diritto della società partecipata e proseguano l’impresa o mantengano il controllo della società per i successi cinque anni della data di donazione.
Di particolare interesse, dunque, anche in caso di donazione di partecipazioni, è identificare quale sia il costo fiscale delle stesse in capo al donatario. In proposito, l’articolo 68 del Tuir identifica detto costo fiscale con quello che la partecipazione aveva nelle mani del donante, prevedendo così un regime di continuità del valore fiscale che viene automaticamente trasferito dal donante al donatario.
Non è tuttavia infrequente, sempre nell’ambito di operazioni di passaggio generazionale, che il capo famiglia doni ai figli solamente la nuda proprietà delle quote di partecipazione, mantenendo l’usufrutto delle stesse.
In questo caso il costo fiscalmente riconosciuto della nuda proprietà corrisponde alla partecipazione posseduta dal donante, ridotto del valore dell’usufrutto alla data di donazione. Tale costo è acquisito dai donatari per effetto della donazione e al momento del decesso del capo famiglia e del consolidamento della nuda proprietà con l’usufrutto, il costo fiscale di quest’ultimo non incrementerà il costo fiscale delle partecipazioni donate.
Tale operazione, dunque, non appare del tutto vantaggiosa: se da un lato si sconterà un’imposta di donazione minore, dall’altro parte dell’originario costo fiscale andrà perduto alla morte dell’usufruttuario.
Ciò potrebbe comportare il realizzo di redditi significativi da parte degli eredi in caso di cessione delle suddette partecipazioni.
In conclusione, dunque, sebbene le operazioni descritte configurino entrambe validi strumenti ai fini dell’attuazione del passaggio generazionale d’azienda, è necessario che il contribuente attui adeguate valutazioni al fine di non disperdere parte del costo fiscale delle partecipazioni con evidenti aggravi futuri di imposta per i suoi eredi o donatari.