La pensione con quota 102 non subisce penalizzazioni. Ma in molti casi risulta più bassa rispetto alla pensione di vecchiaia o alla pensione con oltre 42 anni di contributi
La nuova formula consente di andare in pensione a 64 anni con 38 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2022
Quota 102 è la novità 2022 in tema di
pensioni. Introdotta con la Legge di Bilancio n. 234/2021 rappresenta un
momento di transizione prima della riforma complessiva del sistema o del ritorno
alla revisione fatta a suo tempo dalla ministra Elsa Fornero.
Nel frattempo il governo prosegue il
dialogo con le parti sociale per capire quale direzione imprimere alla attesa
riforma delle pensioni.
I requisiti per accedere a quota 102
Quota 102 manda in soffitta Quota 100. La nuova formula consente di andare in pensione a 64 anni con 38 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2022. La somma tra i due valori (età anagrafica e anni di contribuzione è appunto uguale a 102 anni): ma attenzione i due addendi devono essere esattamente questi 64+38 e non è sufficiente che la somma sia pari a 102 (per capirci, non si può accedere a Quota 102 con 60 anni di età e 42 di contributi). Lo ha precisato l’Inps con la circolare 8 marzo 2022, n. 38, che contiene tutte le istruzioni per l’accesso a questa forma di pensione anticipata.
L’Inps ha precisato che può accedere alla pensione a quota 102 il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Quota 102: cumulo dei contributi e con il lavoro
La legge di Bilancio aveva esteso le regole già vigenti per quota 100 in termini di cumulo. In particolare stabilendo:
- la facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps;
- il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui;
- la disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
- l’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
Quota 102: la decorrenza dell’assegno pensionistico
Da quando viene erogato l’assegno di pensione a cui si ha diritto con quota 102? Trovano applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 4/2019, che prevedono una disciplina diversificata, a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico di cui è liquidato la pensione.
Il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pa e i lavoratori autonomi. L’assegno non può dunque essere erogato prima del primo maggio 2022, ove il trattamento sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), ovvero, al 2 aprile 2022, se liquidato a carico dell’AGO.
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Dunque non prima del 2 luglio 2022, se il trattamento è a carico dell’Ago e non prima del primo agosto 2022, in caso contrario.
Quota 102: le penalizzazioni
L’assegno erogato per la pensione quota 102 non subisce penalizzazioni. Ma in molti casi, la pensione percepita in Quota 102 risulta più bassa rispetto alla pensione di vecchiaia o alla pensione con oltre 42 anni di contributi. La riduzione dipende dal sistema di calcolo contributivo che a partire dal primo gennaio 2012 è applicato a tutti i lavoratori: chiaramente un anticipo di 4 anni o cinque anni a seconda che si sia donne o uomini, comporta un assegno pensionistico più basso, perché questo dipende dai contributi versati.
La riduzione è tanto maggiore per i lavoratori cui la pensione è computata prevalentemente col sistema contributivo, ossia coloro che avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ed è tanto maggiore quanti sono gli anni di anticipo con cui si accede alla pensione.