Il rapporto si articola in una prima sezione sulle informazioni generali sull’azienda e sui contratti applicati e in una seconda sezione sul numero complessivo di occupati
In caso di mancata trasmissione del rapporto potranno essere applicate sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R 520 del 1955 per un massimo di 512 euro
In caso di rapporti mendaci o incompleti potranno essere comminate sanzioni amministrative pecuniarie nell’ordine dei 1.000-5.000 euro
È stato fissato al 30 settembre il termine ultimo per la trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dal Codice delle pari opportunità. Una scadenza cui dovranno tenere conto le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti. E che, in caso di mancata ottemperanza, prevede non solo specifiche sanzioni pecuniarie ma anche la sospensione da determinati benefici contributivi. Ecco cosa dovranno fare le imprese per non lasciarsi cogliere impreparate.
Rapporto sulle pari opportunità: come redigerlo
Il decreto interministeriale del 29 marzo 2022, che abroga il decreto interministeriale del 3 maggio 2018, definisce le modalità di redazione del rapporto periodico sulle pari opportunità. Rapporto, si legge sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che deve essere redatto “sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti”. Le aziende con meno di 50 dipendenti potranno redigerlo su base volontaria. Sul portale “Servizi lavoro” del ministero, operativo dal 23 giugno 2022, è previsto un nuovo applicativo informatico per la compilazione. Per accedervi, le imprese dovranno disporre di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta d’identità elettronica) del legale rappresentate o di un altro soggetto abilitato.
Il rapporto si articola in una prima sezione sulle informazioni generali sull’azienda e sui contratti applicati e in una seconda sezione sul numero complessivo di occupati. Nel dettaglio, in quest’ultimo caso vengono analizzate:
- occupazione totale al 31 dicembre 2021;
- occupati alle dipendenze al 31 dicembre 2021 per categoria professionale e livello di inquadramento (promozioni e assunzioni nell’anno);
- occupati alle dipendenze al 31 dicembre 2021 per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa integrazione e aspettativa;
- entrate, uscite e trasformazioni dei contratti registrate nell’anno per categoria;
- formazione del personale svolta nel corso del 2021 per categoria professionale;
- informazioni generali sui processi e gli strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
- retribuzione iniziale al 1° gennaio 2020 per categoria professionale e livello di inquadramento;
- retribuzione annua al 31 dicembre 2021 per categoria professionale e livello di inquadramento;
- informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale (occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti al 31 dicembre 2021).
I dati rilasciati non dovranno svelare l’identità del lavoratore, di cui dovrà essere indicato unicamente il sesso. Una volta completata la procedura, in mancanza di errori o incongruenze, l’azienda otterrà una ricevuta sulla corretta compilazione del rapporto e sul salvataggio a sistema dello stesso.
Scadenze e sanzioni: occhio ai rapporti incompleti
Per quanto riguarda il biennio 2020-2021, come anticipato in apertura, il rapporto dovrà essere trasmesso entro il 30 settembre 2022. Dal 2022-2023 in poi, il termine di trasmissione cadrà invece il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità potrà accedere (tramite lo stesso applicativo informatico) all’elenco su base regionale delle imprese tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto. Elenco che potrà essere visionato, per i rispettivi territori, anche dalle Consigliere e dai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta. In caso di mancata trasmissione, potranno essere applicate sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R 520 del 1955 per un massimo di 512 euro. Laddove l’inottemperanza si protraesse per più di un anno, potrà essere disposta anche la sospensione per 12 mesi dei benefici contributivi che eventualmente spettino all’azienda. Qualora infine l’Ispettorato nazionale del lavoro evidenziasse rapporti mendaci o incompleti, potranno essere comminate sanzioni amministrative pecuniarie nell’ordine dei 1.000-5.000 euro.