L’art. 5 del disegno di legge delega sulla riforma fiscale prevede una revisione dei criteri di tassazione dei redditi finanziari.
Le criticità dell’attuale disciplina sii criteri di tassazione dei redditi finanziari
L’attuale disciplina è caratterizzata da alcuni aspetti critici, tra i quali il principale è rappresentato dal fatto che i redditi di capitale, come ad esempio i dividendi e gli interessi, non possono essere compensati con i componenti negativi che rientrano nella categoria dei redditi diversi (ad esempio, le minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni e obbligazioni).
Da ciò discende che il contribuente può essere assoggettato a un carico impositivo anche se il reddito complessivo derivante dalle attività finanziarie è negativo (ad esempio, minusvalenze che eccedono i redditi di capitale). Questo aspetto risulta ancor più macroscopico con riferimento alle partecipazioni in fondi comuni di investimento, i cui proventi (redditi di capitale) non possono essere compensati con i componenti negativi (minusvalenze – redditi diversi).
Un altro aspetto rilevante è rappresentato dal fatto che, in caso di opzione per il regime del risparmio gestito, la tassazione è applicata sul risultato maturato nell’anno e non secondo il principio di cassa, come avviene invece in caso di opzione per i regimi del risparmio amministrato e dichiarativo.
Gli interventi della legge delega
La legge delega interviene su tali aspetti, prevedendo una riforma organica della tassazione dei redditi finanziari. Si stabilisce infatti di abolire la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, introducendo un’unica categoria reddituale.
In particolare, la base imponibile sarebbe costituita dal risultato netto complessivo dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione.
In tal modo, diventerà possibile compensare utili e perdite derivanti dalle attività finanziarie e verrà abolita la tassazione sul reddito maturato sostituita, in ogni caso, dal criterio di cassa.
Risulterebbe ancora possibile liquidare l’imposta tramite un intermediario abilitato, come già avviene oggi in caso di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito. Infatti, come regola generale, la legge delega prevede un obbligo dichiarativo in capo al contribuente; tuttavia, è possibile optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell’imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione da parte del contribuente.
Rimarrebbe anche l’obbligo di segnalazione all’Agenzia delle entrate da parte degli intermediari che intervengono nella riscossione dei redditi se il contribuente ha optato per il regime dichiarativo.
È inoltre previsto il mantenimento del livello di tassazione attualmente applicabile ai redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati.
La legge delega stabilisce poi la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull’utilizzazione di tecnologie digitali, anche se non è esplicitato come tale razionalizzazione debba avvenire.
Da ultimo, sono previsti degli interventi che riguardano la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa (con mantenimento di un livello di imposizione agevolata per tener conto della finalità pensionistica) e l’imposizione in misura favorevole dei redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria.