La proposta va attentamente monitorata poiché la sua approvazione potrà avere ricadute importanti nella fiscalità dei cosiddetti private client. Ciò in quanto l’individuazione delle shell entity passa attraverso taluni parametri tra cui, ad esempio, la presenza di passive income (ad esempio, interessi, royalty, dividendi, redditi immobiliari e finanche i redditi derivanti da criptovalute) superiori al 75% dei proventi complessivi o, ancora, la presenza di taluni asset (quali ad esempio, gli immobili) in uno Stato diverso da quello di residenza, nonché dall’outsourcing dell’attività amministrativa. È lecito quindi attendersi che taluni veicoli, tipicamente utilizzati nella pianificazione patrimoniale dei cosiddetti high-net-worth individual, quali le casseforti di famiglie e/o i trust e/o società schermo per la detenzione di asset finanziari e immobiliari, potrebbero soddisfare i parametri sopra indicati.
In tal caso le società saranno obbligate a indicare nella propria dichiarazione dei redditi taluni “indicatori di sostanza”, quali i locali utilizzati, la presenza di almeno un conto bancario attivo nell’Unione e la presenza di amministratori e/o dipendenti con reale potere gestorio (ad esempio, uno dei parametri previsti è costituito dalla residenza fiscale di almeno un amministratore in un luogo fisico la cui distanza dalla sede della società risulti compatibile con l’espletamento le funzioni di amministratore stesso).
Sono previste, in alcuni casi, ulteriori conseguenze per i soci della shell entity: ad esempio, l’imputazione del reddito al socio della società di comodo qualora lo stesso risieda nello Stato in cui è residente il socio della società di comodo, ritenendo quest’ultima meramente interposta.
Inoltre, viene altresì previsto che lo Stato membro di residenza fiscale della shell entity rifiuti il rilascio del certificato di residenza fiscale o, in caso contrario, ne disponga il rilascio riportando sul certificato la natura di società di comodo dell’entità richiedente, affinché quest’ultima non possa invocare i vantaggi convenzionali e unionali previsti dalla sopra citate direttive.
La proposta prevede, inoltre, la modifica della Direttiva 2011/16/Ue, al fine di rendere accessibili a tutti gli Stati membri le informazioni sulle entità di comodo in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una specifica richiesta di informazioni.
(Articolo scritto in collaborazione con Mario Tenore, Pirola Pennuto Zei & Associati)