I principali strumenti utili a perseguire tale finalità sono la fondazione ed il trust: il primo, istituto di diritto interno regolato (per quanto in maniera molto sintetica) dal nostro codice civile; il secondo, istituto di diritto estero ma con piena cittadinanza nell’ordinamento italiano (in forza della Convenzione de l’Aja del 1989), e quotidianamente utilizzato per gli scopi più vari, non solo di natura pubblicistica (primo tra tutti, quello della pianificazione e trasmissione dei patrimoni familiari).
La fondazione è un ente dotato di personalità giuridica, costituito da un patrimonio preordinato dal fondatore al raggiungimento di uno scopo determinato. Essa può avere natura operativa (perseguendo lo scopo direttamente, attraverso la propria organizzazione) o di erogazione (perseguendo lo scopo in via indiretta, finanziando altri soggetti che lo perseguono). A differenza degli strumenti societari, è priva di un’assemblea dei soci; similmente agli stessi, è gestita da un organo amministrativo. Nel charitable trust, i fondi od i beni trasferiti dal disponente al trustee (normalmente, una «trust company» professionale) vengono amministrati e gestiti da quest’ultimo ai fini del raggiungimento dello scopo ed in base alle indicazioni volute dal disponente e consacrate nell’atto istitutivo. Esso, al pari della fondazione, può essere istituito tanto in vita quanto in via testamentaria.
Entrambi gli strumenti si prestano in maniera egregia al perseguimento di finalità di utilità sociale, e possono permettere, a determinate condizioni, di beneficiare di una disciplina fiscale di assoluto favore (il conseguimento della qualifica di ONLUS/ETS consente che gli atti di dotazione, tanto inter vivos quanto mortis causa, siano esenti da imposta); essi presentano, tuttavia, delle differenze strutturali ed operative piuttosto marcate, che è utile provare – in maniera sintetica e senza pretesa di esaustività – a riassumere.
Il primo tratto distintivo è dato dal regime dei controlli, pregnanti nella fondazione e virtualmente assenti nel trust. La fondazione acquisisce la personalità giuridica solo con il riconoscimento da parte della Pubblica Autorità, e, nel corso della sua esistenza, è soggetta a diverse regolamentazioni e forme di controllo di natura pubblica (l’Autorità Governativa può, tra l’altro, nominare e sostituire amministratori o rappresentanti; annullare deliberazioni contrarie a norme imperative, ordine pubblico e buon costume; sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario; autorizzare azioni di responsabilità contro gli amministratori).
Un secondo aspetto di differenza riguarda il grado di flessibilità dell’istituto, pressochè totale nel trust e, viceversa, molto limitato nella fondazione.
Nel trust, ad esempio, lo scopo di pubblica utilità ben potrà combinarsi con la tutela di beneficiari (trust “misto”: di scopo e per beneficiari), mentre la fondazione non potrà che impiegare i propri beni per perseguire lo scopo istituzionalmente previsto, restando esclusa la tutela di interessi privatistici (a meno che non si ricorra ad una fondazione di diritto estero: in taluni Paesi sono disciplinate anche fondazioni con scopo sia pubblico che privato).
Inoltre, alla fondazione sarà precluso di svolgere attività economico-commerciale, se non in via residuale e strettamente correlata all’attuazione dello scopo, mentre il trustee potrà avere, sotto tale profilo, maggiore libertà di azione.
Infine, il ruolo del fondatore: nella fondazione è discusso che egli possa partecipare attivamente all’amministrazione; potrà nominare i primi amministratori, ma non riservarsi il potere di nomina per le successive rinnovazioni. Nel trust, il fondo è gestito dal trustee, ma è certamente possibile definire un ruolo, anche determinante, del disponente all’interno dell’organo di controllo ed autorizzativo, così come disciplinare analiticamente i criteri per la nomina, anche in futuro, dei componenti di tale organo (prevedendo, ad esempio, la partecipazione ad esso dei discendenti del disponente medesimo).