Un nuovo tassello si aggiunge nell’articolato lavoro di ricostruzione e definione del quadro normativo di riferimento a livello Ue per le cripto-attività in materia fintech. Il 30 giugno, Consiglio e Parlamento della Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCa). Un accordo che segna la conclusione dei triloghi tra i co-legislatori, avviati il 31 marzo 2022, e al contempo un importante passo in avanti nell’iter legislativo di approvazione del regolamento MiCa. Con l’accordo politico, i co-legislatori hanno definito in via ufficiosa il contenuto del testo legislativo finale che verosimilmente Consiglio e Parlamento della Ue approveranno formalmente.
In generale, il MiCa troverà applicazione per la quasi totalità delle cripto-attività esclusi gli Nft – a meno che rientrino nelle categorie di cripto-attività esistenti – rispetto ai quali la Commissione Ue si riserva di valutare se, e come, proporre eventualmente un regime ad hoc. Sotto il profilo soggettivo, il regolamento interesserà gli “emittenti” di cripto-attività non garantite, e i cosiddetti stablecoin, nonché le piattaforme di negoziazione e i gestori dei wallet.
Principali caratteristiche del MicA
In attesa della pubblicazione del testo definitivo si segnalano di seguito quelle che, sulla base delle informazioni divulgate dai co-legislatori Ue, paiono essere le principali caratteristiche del MicA.
1 – Anzitutto, il MicA introduce in capo ai service provider del settore critpo tutta una serie di obblighi di protezione degli investimenti e di informativa agli investitori (come, dettaglio dei rischi legati alle cripto-attività) e al contempo prevede una responsabilità in caso di perdita dell’investimento e forme di contrasto a pratiche di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate.
2 – In secondo luogo, viene previsto un regime di controllo rafforzato, con più stringenti requisiti prudenziali, per i cosiddetti “stablecoin”, in ragione dei maggiori rischi posti da questi per la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori. Tra i requisiti prudenziali previsti per questa categoria di emittenti, viene introdotto l’obbligo di costituire riserve sufficientemente liquide (con un rapporto 1/1 e in parte sotto forma di depositi). Ciò consentirà ai titolari di cosiddetti stablecoin di chiedere un rimborso all’emittente in qualsiasi momento e gratuitamente.
3 – Una terza importante area di intervento del MiCa riguarda il fintech sostenibile, nel cui ambito si introducono obblighi di trasparenza apparentemente non slegati dalla tassonomia Ue delle attività sostenibili secondo il Green deal europeo. Per effetto di tali obblighi gli operatori del mercato delle cripto-attività saranno tenuti a fornire informazioni sull’impatto ambientale e climatico delle proprie attività. Le modalità di presentazione delle informazioni saranno definite, successivamente all’entrata in vigore del MiCa, da un atto delegato elaborato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). È, poi, previsto che entro due anni dall’entrata in vigore del MiCa, la Commissione europea valuti l’introduzione di uno standard minimo di sostenibilità per i meccanismi di consenso, compreso il proof-of-work.
4 – In quarto luogo, Esma ed Eba avranno poteri di intervento per proibire o limitare la fornitura dei servizi in materia di cripto-attività, la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di token, qualora possano incidere sulla stabilità finanziaria, le tutela degli investitori e l’integrità del mercato.
Il MiCa interviene anche in materia di antiriciclaggio, prevedendo l’istituzione di un registro pubblico dei prestatori di servizi operanti in difformità agli standard regolamentari imposti in tale ambito, registro da tenersi a cura dell’Autorità bancaria europea (Eba). Saranno tenuti a effettuare verifiche rafforzate in linea con il quadro antiriciclaggio dell’Ue, ad esempio i service provider controllati da imprese localizzate in paesi terzi considerati ad alto rischio riciclaggio o in giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Requisiti più rigorosi potranno inoltre essere applicati agli azionisti e alla direzione dei service provider in funzione della loro localizzazione. In generale, però, non dovrebbero esservi duplicazioni degli obblighi antiriciclaggio Ue post aggiornamenti del 29 giugno che troveranno applicazione anche per le cripto-attività.
In tale prospettiva, il regolamento MiCa subordina la regolarità dell’esercizio delle attività da parte dei service provider a una autorizzazione, ad operare all’interno dell’Unione, rilasciata entro 3 mesi dalle autorità nazionali (plausibilmente Consob in Italia). Pare legittimo porsi dei dubbi di coordinamento tra quest’autorizzazione di respiro unionale e l’analoga autorizzazione a operare in Italia, camuffata da obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro dei cambiavalute a cura dell’Oam.
Viene, infine, previsto che l’Esma istituisca un registro dei prestatori che operano nell’Unione senza un’autorizzazione, che sarà aggiornato in cooperazione con le autorità nazionali dell’Unione e con le autorità di stati terzi. Registro che dunque si aggiungerà a quello tenuto dall’Eba per gli enti non compliant alla normativa antiriciclaggio.
Conclusione
Complessivamente è da accogliere con favore il testo del regolamento MiCa approvato in via provvisoria a fine giugno da Consiglio e Parlamento della Ue. Sarebbe anzi auspicabile un rapido processo di approvazione cosìcchè possa colmare quel vuoto normativo in materia fintech che ha spinto e spinge alcuni paesi membri a legiferare arbitrariamente e in maniera scoordinata.
In tale contesto di incertezza gli operatori del settore dovranno prioritariamente e tempestivamente valutare possibili criticità legate al procedimento autorizzatorio e al coordinamento del MiCa con le normative nazionali.
(Articolo scritto in collaborazione con Andrea Palumbo, associate De Berti Jacchia Franchini Forlani)