Uno degli effetti della crisi finanziaria del 2008 è stato quello di aver palesato la difficoltà degli investitori – anche di quelli sulla carta più esperti – di valutare in maniera consona il rischio dei propri investimenti. Per questa ragione, la normativa europea MiFid (Market in Financial instruments directive, disciplinante l’attività degli intermediari finanziari nell’Unione Europea) suddivide gli investitori in tre categorie: clienti professionali, controparti qualificate e clienti al dettaglio (o retail).
“Alla base di tale divisione – spiega Alessio Guerriero Responsabile Wealth Management del Gruppo BCC ICCREA – vi è il principio di graduazione della tutela del cliente, che colloca gli investitori in una delle tre categorie in base all’esperienza, alla conoscenza e alla competenza di questi ultimi. A ciascuna di esse la direttiva europea associa diversi livelli specifici di protezione e regole di condotta, alle quali deve attenersi ogni intermediario finanziario registrato in uno dei paesi dell’Unione Europea”.Tale approccio rende così possibile trovare un bilanciamento tra le esigenze di regolamentazione e di vigilanza del settore dell’intermediazione finanziaria, e quelle di efficienza e flessibilità della disciplina.
1. Clientela professionale
La clientela professionale è quella che possiede esperienza, conoscenza e competenza tali da permetterle di effettuare in maniera autonoma e consapevole ogni scelta d’investimento. In presenza di tali capacità, la normativa riconosce al cliente un grado di tutela inferiore. Ma attenzione: ciò non solleva l’intermediario dall’obbligo di informare il cliente professionale che sarà trattato come tale, salvo quest’ultimo non richieda altrimenti. Infine, un cliente professionale può sempre richiedere all’intermediario di essere considerato come un investitore retail relativamente all’utilizzo di uno o più prodotti e/o servizi di investimento specifici (c.d. downgrading).
Non è tutto. I clienti professionali, a loro volta, si dividono in pubblici e privati, con un’ulteriore suddivisione fra soggetti che vi accedono di diritto (in quanto è la legge a identificarli tali) e soggetti che vi accedono dietro richiesta.
Sono clienti professionali pubblici di diritto il Governo della Repubblica e la Banca d’Italia, mentre lo possono diventare su richiesta le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e alcuni enti pubblici nazionali e regionali se muniti di specifici requisiti di natura giuridica e patrimoniale.
Sono invece clienti professionali privati di diritto tutti quei soggetti tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari sia essi italiani sia esteri (come banche, imprese di investimento, assicurazioni, OICR e le società di gestione). A essi si aggiungono le imprese di grandi dimensioni che presentano determinati criteri di natura patrimoniale individuati dalla direttiva e gli investitori istituzionali la cui attività principale risulta essere l’investimento in strumenti finanziari.
Quanto ai clienti professionali privati su richiesta, essi sono soggetti (o enti) che fanno espressa richiesta di essere considerati come clienti professionali in base alla competenza ed esperienza maturata in campo finanziario. Tale passaggio (c.d. upgrading) determina una minore protezione ed è consentito solo se l’intermediario ha ritenuto il cliente in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che questi si assume.
Ai fini della valutazione, l’intermediario deve verificare la sussistenza di almeno due dei tre seguenti criteri. In primis, il cliente deve avere effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti. In alternativa, il valore del portafoglio del cliente (inclusi i depositi in contante) deve essere superiore a 500mila euro. Infine, il cliente deve lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che prevede la conoscenza delle operazioni o dei servizi per i quali si richiede la qualificazione di cliente professionale.
2. Controparti qualificate
Le controparti qualificate sono una specifica tipologia di clienti professionali che rileva nei soli casi in cui l’intermediario presti servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini [di acquisto o vendita di strumenti finanziari, ndr] o negoziazione per conto proprio. In presenza di tali attività, la normativa europea prevede la disapplicazione delle regole di condotta (salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa), essendo infatti questa la tipologia di clienti più competente in materia di investimenti.
3. Clientela al dettaglio o retail
Pur costituendo la maggior parte della clientela, la MiFid non da una definizione precisa di clientela al dettaglio: questa è perciò individuata in maniera residuale. Ciò significa che chiunque non sia classificato come cliente professionale o controparte qualificata è automaticamente un cliente al dettaglio e gode pertanto del massimo livello di tutela previsto dalla normativa. Questi, infatti, non possiedono l’esperienza, la conoscenza e la competenza per rapportarsi con la controparte. La colonna portante del sistema di tutela dei clienti retail è costituita dall’obbligo informativo in capo agli intermediari, i quali devono fornire agli investitori al dettaglio informazioni utili a far comprendere correttamente a questi ultimi la natura dei servizi di investimento, l’esatta tipologia degli strumenti finanziari utilizzati e gli specifici rischi ad essi correlati, con il fine ultimo di aiutare l’investitore ad effettuare decisioni consapevoli.
“La policy del nostro Gruppo – spiega Guerriero – prevede che in fase di apertura della relazione venga assegnato di default a tutte le tipologie di clientela lo status di cliente al dettaglio, ma resta fermo il diritto dei clienti di poter richiedere minori tutele”.