Negli ultimi anni è cresciuto il ricorso alla costituzione di società semplici come strumento attraverso il quale gestire, in modo unitario e organizzato, il patrimonio famigliare. Il motivo di tale scelta risiede soprattutto nella grande duttilità che caratterizza tale forma societaria, oltre che ai limitati adempimenti amministrativi, contabili e fiscali a cui è soggetta
Negli ultimi anni è cresciuto il ricorso alla costituzione di società semplici come strumento attraverso il quale gestire, in modo unitario e organizzato, il patrimonio famigliare. Il motivo di tale scelta risiede soprattutto nella grande duttilità che caratterizza tale forma societaria, oltre che ai limitati adempimenti amministrativi, contabili e fiscali a cui è soggetta
La società semplice è un veicolo che può prestarsi a diverse forme di utilizzo e che si caratterizza per una notevole semplicità e leggerezza nella gestione.
Detta società, infatti:
(i) non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili;
(ii) gli adempimenti tributari posti a suo carico sono – tendenzialmente – minimi;
(iii) la determinazione del suo reddito segue le medesime regole previste per le persone fisiche (come la possibilità di fruire dell’imposta sostitutiva al 26% sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati oppure l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di immobili);
(iv) pur essendo una società, è estranea all’applicazione di alcune disposizioni fiscali peculiari del mondo societario, come, ad esempio, la disciplina delle società di comodo;
(v) per la sua costituzione non sono richieste particolari forme salvo quelle richieste dalla natura dei beni eventualmente conferiti;
(vi) consente di gestire in modo “unitario” tutto il patrimonio familiare;
(vii) rappresenta un’alternativa “italiana” e più economica rispetto all’istituto del trust;
(viii) i suoi soci hanno un notevole margine di manovra per ciò che riguarda le disposizioni previste nei patti sociali.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, è possibile ad esempio prevedere che l’amministrazione (e dunque la rappresentanza) della società spetti unicamente a un socio, oppure, si potrebbero disciplinare nei patti sociali precise regole di
governance legate a specifici asset che ne costituiscono il patrimonio. Tale ultimo aspetto potrebbe essere cruciale quando l’attivo (o parte di esso) della società semplice sia rappresentato da quote di maggioranza di
holding poste al vertice di gruppi industriali a matrice familiare.
Inoltre, anche al fine di prevenire il fenomeno “dell’ingerenza” delle famiglie allargate, nella società semplice sarebbe possibile prevedere che la qualità di socio possa essere acquisita unicamente dagli eredi consanguinei dei “soci fondatori”.
Infine, con riferimento all’utilizzo della
società semplice come strumento attraverso il quale attuare il passaggio generazionale dell’impresa (e dunque, del patrimonio da essa gestito), nel silenzio del legislatore e dell’amministrazione finanziaria, la dottrina maggioritaria (e più autorevole) propende per accordare importanti benefici fiscali al trasferimento delle quote sociali in favore del coniuge e dei discendenti.
Tale trattamento fiscale “premiale” combinato con la notevole “duttilità” che caratterizza i patti sociali della società semplice rendono tale “strumento” particolarmente idoneo alla risoluzione di diverse casistiche di wealth planning.
(Articolo scritto in collaborazione con Matteo Esposito, di Lca Studio Legale)
Negli ultimi anni è cresciuto il ricorso alla costituzione di società semplici come strumento attraverso il quale gestire, in modo unitario e organizzato, il patrimonio famigliare. Il motivo di tale scelta risiede soprattutto nella grande duttilità che caratterizza tale forma societaria, oltre che a…
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