Derivante dal sistema giuridico anglosassone, il trust sta diventando sempre più frequente anche in sistemi Civil Law, grazie alla sua completa flessibilità: non ci sono infatti limiti al numero di utilizzi che si possono avere con un trust. Il giurista francese Pierre Lepaulle ha descritto con eleganza le molteplici possibilità offerte dai trust: “dal regolamento della più grande delle guerre a quello della più umile delle successioni, dalle più audaci combinazioni di Wall Street alla protezione dei figli, il trust vede davanti a sé il variopinto corteo di tutti gli interessi umani…”.
Sebbene il Principato di Monaco abbia ratificato la Convenzione dell’Aja in epoca relativamente recente, il microstato riconosce l’istituto giuridico anglosassone da quasi novant’anni.
A partire dall’inizio del XX secolo, Monaco ha conosciuto un grande afflusso di immigrati anglosassoni, che già utilizzavano il trust per la gestione del proprio patrimonio personale. Il Principato capì subito l’importanza e le potenzialità di tale istituto e decise di emanare nel 1936 una legge che consentisse la costituzione e il riconoscimento di un trust nel Principato.
Vantaggi e svantaggi della costituzione o del trasferimento di un trust nel Principato di Monaco
Dal 1936 ad oggi, i trust monegaschi hanno avuto particolare successo nell’ambito della gestione patrimoniale, soprattutto per i vantaggi fiscali che si possono acquisire in caso di trasferimento di beni per liberalità o per via ereditaria.
Al contrario di quanto si possa pensare, nel Principato di Monaco le imposte di donazione e di successione potrebbero risultare particolarmente gravose per i donatari o gli eredi: sebbene la donazione/successione tra coniugi o in linea diretta (tra genitori e figli/nipoti) sia esente da imposte, lo stesso non vale per gli altri rapporti di sangue e per persone non famigliari. L’imposta di donazione o di successione risulta all’8% tra fratelli e sorelle, al 10% tra zii e nipoti e al 13% per gli altri collaterali. Per le persone non legate da vincoli di sangue, l’aliquota sale invece al 16%.
Il sistema monegasco assoggetta comunque ad imposizione solo i beni facenti parte dell’asse ereditario situati all’interno del territorio monegasco al momento del decesso del de cuius (immobili, investimenti finanziari detenuti presso un istituto monegasco, etc.), evitando fin dal principio i casi di doppia imposizione internazionale.
La creazione di un trust monegasco, tuttavia, consente di evitare l’imposta di donazione o di successione in capo ai beneficiari; quest’ultimi, infatti, risultano esenti da imposta quando viene loro distribuito l’asset facente parte del patrimonio del trust. Tale esenzione non ha effetto quando i beneficiari sono imparentati al disponente in linea diretta ma risulta estremamente vantaggiosa in tutti gli altri casi.
In luogo del pagamento dell’imposta di donazione o di successione, il conferimento dei beni in trust è assoggettato ad imposta di registro proporzionale che varia a seconda che i beni conferiti siano situati all’interno del Principato o all’estero e del numero di beneficiari del trust. L’aliquota dell’imposta di registro varia dallo 0,05% all’1,7% a seconda dei casi.
Vi è un altro vantaggio del trust in caso di successione: gli scopi del trust e la legge che lo governa prevalgono su qualsiasi disposizione contraria al diritto monegasco o all’ordine pubblico, come ad esempio la quota di legittima destinata ad una determinata categoria di eredi. Pertanto, sotto specifiche condizioni, la legge 214 può essere un utile strumento per superare le restrizioni alla libertà di disposizione testamentaria nel diritto successorio monegasco locale.
Il trust è anche uno strumento ideale quando i beneficiari non hanno la capacità, reale o presunta, di gestire il patrimonio e il testatore ritiene utile che l’amministrazione dei beni lasciati in eredità sia affidata a professionisti, per evitare, ad esempio, l’interferenza di alcuni familiari quando l’erede è minorenne o incapace.
Il trust consente altresì di subordinare la devoluzione del patrimonio a determinate condizioni, come ad esempio l’età in cui la persona può beneficiarne o la quota del patrimonio assegnata a una persona.
Affinché il trust sia valido a Monaco, il disponente deve essere cittadino di uno Stato in cui è prevista una legge nazionale che regolamenta i trust e deve nominare uno o più trustee locali autorizzati dalle autorità monegasche. Può essere nominato anche un protector che ha il compito di sorvegliare l’operato del trustee con il potere, ad esempio, di rimuoverlo in caso di negligenza o imperizia.
Quanto alla forma, il trust intervivos dovrà essere redatto secondo le forme previste per l’atto di donazione tra vivi. Il trust testamentario, invece, verrà costituito tramite un “testamento secondo la legge 214”. Il testamento può essere redatto da un notaio, nel qual caso sarà letto e firmato alla presenza di quattro testimoni. In alternativa, può essere consegnato al notaio in forma “mistica”, cioè in busta chiusa, alla presenza dei quattro testimoni. In tutti i casi, la costituzione del trust dovrà essere accompagnata da un certificato di conformità rilasciato da un giurista straniero qualificato, riconosciuto dalle autorità monegasche.
Prima di costituire o trasferire un trust a Monaco, visti i vantaggi giuridici e fiscali ma anche i costi di gestione, è fondamentale effettuare un ragionevole bilanciamento degli interessi per comprendere se tale istituto è davvero il più appropriato per il cliente affinché venga consigliato in modo obbiettivo.