Il mondo dell’arte appare sempre più orientato a un futuro digitale. Analogamente a quanto sta avvenendo nell’ambito finanziario con l’avvento della finanza decentralizzata, la tecnologia blockchain e l’utilizzo degli Nft potrebbero trasformare anche questo settore in un mondo “decentralizzato”.
Tradizionalmente, infatti, il mondo dell’arte si è sempre trovato di fronte alle problematiche connesse al tema dell’autenticazione delle opere d’arte e alla certificazione dei passaggi di proprietà. Il problema nasce dal fatto che le opere d’arte sono generalmente beni mobili e non esiste un sistema di pubblicità legale, come nel caso dei beni immobiliari o dei beni mobili registrati (quali automobili, navi, aerei). Da qui la difficoltà a ricostruire la catena dei passaggi di proprietà e a garantire la provenienza dell’opera.
Inoltre il nostro ordinamento giuridico non protegge l’opera d’arte in quanto tale (a eccezione dei beni culturali ovvero i beni immobili o mobili che presentano interesse storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico) ma accorda una tutela a tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. In questo senso la legge sul diritto d’autore ha la particolarità che essa non tutela direttamente le opere, ma l’autore. L’autore infatti ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera ma ha anche il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati dalla legge sul diritto d’autore.
Generalmente le opere d’arte vengono cedute senza fare ricorso a contratti e passano di mano con la sola autentica. Tuttavia, dal momento che non esiste un registro pubblico delle opere d’arte – ovvero un registro tenuto dalla pubblica autorità – è necessario ricorrere all’autorità giudiziaria per contestare usi non consentiti o addirittura abusivi di un’opera, aventi caratteri financo di plagio dell’opera d’arte. L’innovazione tecnologica che permette di autenticare un’opera d’arte e le transazioni che la riguardano con il metodo della “catena dei blocchi” è dunque assolutamente dirompente in un mondo caratterizzato, da sempre, da una certa opacità.
Da un lato l’utilizzo della blockchain per autenticare le opere d’arte e certificarne i passaggi di proprietà può garantire un sistema di tracciabilità delle operazioni finora sconosciuto in questo settore e al contempo garantire la sicurezza delle transazioni. Dall’altro si apre la possibilità di estendere i confini delle creazioni artistiche utilizzando gli Nft (Non fungible token), asset unici, che non possono essere scambiati con la stessa quantità dello stesso tipo, proprio perché unici e ineguagliabili, destinati a diventare rari e perfino unici visto che ognuno possiede diverse funzionalità e caratteristiche. Proprio il connubio tra Nft e opere d’arte, creazioni entrambe originali e uniche, rende sempre più interessante lo sviluppo dell’arte nel mondo digitale.
In questo nuovo sistema gli operatori del diritto si devono però porre il problema della tutela dei diritti degli autori e dei proprietari. Tradizionalmente infatti la legge sul diritto d’autore riconosce due categorie di diritti: i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica. In particolare la legge prevede l’istituzione di registri (in Italia custoditi presso la Siae) dove vengono annotati tutti i fatti che riguardano un’opera, compresi, appunto, i suoi autori e tutte le cessioni di diritti che nel tempo di sono succedute. Tuttavia gli attuali registri fisici sono inadeguati per tutelare la circolazione dei diritti d’autore di opere digitali in un ecosistema decentralizzato.
In questo ambito il ricorso alla tecnologia blockchain risulta una soluzione più efficiente per verificare la paternità di un Nft, garantirne la corretta circolazione ed eventualmente impedire ogni utilizzo abusivo. La tecnologia blockchain può inoltre essere applicata al sistema degli scambi delle opere d’arte digitale, inserendo i cosiddetti smart contract (ovvero clausole contrattuali informatiche) negli Nft stessi, disciplinando in maniera automatica le modalità di remunerazione dell’autore dell’opera digitale e dei terzi che utilizzano quell’opera. E ovviamente gli acquisti di opere d’arte digitale possono essere agevolmente tracciati facendo ricorso alle criptovalute per regolare lo scambio.
Ovviamente non è obbligatorio autenticare un’opera d’arte e le transazioni che la riguardano con il metodo della “catena dei blocchi” e tutti gli altri strumenti consueti restano validi, però il ricorso ai registri della blockchain potrà dare un grande impulso al mercato dell’arte, non solo digitale, e garantire una sicurezza negli scambi commerciali.