Le innovazioni apportate dalla legge di Bilancio 2022 intendono anticipare un più ampio intervento di riforma organica del sistema fiscale statale, quale invocato da diversi anni e finalmente avviato in conseguenza dell’approvazione del «Piano nazionale di ripresa e resilienza».
Il Pnrr e la programmata riforma fiscale
A tale ultimo riguardo, infatti, si ricorda brevemente che, nell’aprile del 2020, l’Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Pnrr), documento programmatico di riforme avente l’obiettivo di agevolare la ripresa e la crescita economica del Paese, sulla base di un impegno di spesa concordato con l’Unione europea in risposta alla crisi pandemica.
Gli interventi del Pnrr riguardano sei «missioni» (transizione ecologica, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale e politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani) e alcune «misure di accompagnamento», tra le quali è ricompresa, per l’appunto, la riforma fiscale.
A seguito dell’impulso offerto del Pnrr, quindi, nel corso del 2021, la 6a commissione Finanze e tesoro del Senato e la VI commissione Finanze della Camera hanno svolto un’indagine conoscitiva congiunta sulla programmata «riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e gli altri aspetti del sistema tributario», conclusasi il 30 giugno 2021 con l’approvazione di un «documento conclusivo» che potesse fungere da indirizzo politico al governo per la predisposizione del disegno di legge delega sulla riforma fiscale; disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2021 (Ddl”).
Il documento conclusivo, prima, e il Ddl, poi, indicano nella riforma dell’Irpef una delle principali misure con cui perseguire l’obiettivo dell’incremento del tasso di crescita potenziale dell’economia italiana, storicamente affetto dall’eccessiva tassazione sul lavoro e dalla complessa dinamica delle aliquote marginali effettive.
Relativamente all’Irpef, in particolare, i princìpi e criteri direttivi degli interventi di riforma sono individuati nei seguenti punti:
- evoluzione dell’attuale modello di imposta (frammentato in varie tipologie di reddito, molte delle quali soggette a forme di imposizione sostitutiva o separata e sottratte quindi all’imposizione progressiva) in un sistema duale, basato cioè sull’imposizione proporzionale dei redditi di capitale (inclusi i redditi rientranti nei regimi sostitutivi cedolari) con un’aliquota possibilmente coincidente con quella applicabile al primo scaglione di reddito, e sulla tassazione progressiva delle restanti categorie di reddito;
- ridefinizione della struttura dell’Irpef, nel senso di un abbassamento dell’aliquota media effettiva, con particolare riferimento ai contribuenti con redditi ricompresi tra i 28mila e i 55mila euro, e del riordino delle detrazioni;
- armonizzazione dei sistemi di tassazione del risparmio.
La riforma nella legge di Bilancio 2022
La legge di Bilancio 2022 anticipa, come detto, taluni dei suddetti interventi di riforma in materia di Irpef. Essa, in particolare, interviene in conformità al secondo dei criteri direttivi sopra menzionati, andando a perseguire l’obiettivo dell’abbassamento dell’aliquota media effettiva applicabile alle fasce reddituali intermedie e del riordino delle tax expenditures.
Entrando nel dettaglio delle modifiche apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il numero delle aliquote Irpef passa da cinque a quattro, con la soppressione dell’aliquota del 41% e la riduzione della seconda e della terza aliquota, rispettivamente, dal 27% al 25% e dal 38% al 35%. Relativamente agli scaglioni, si prevede che nel terzo scaglione siano ricompresi i redditi fino a 50mila euro, mentre i redditi che superano tale soglia sono tassati al 43%.
Detta modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito viene accompagnata dalla rimodulazione delle detrazioni, in funzione delle diverse tipologie reddituali (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo) e da un intervento sul cosiddetto bonus Irpef (ex bonus Renzi) di cui al decreto-legge n. 3 del 2020, in virtù del quale i redditi fino a 15mila euro continueranno a percepire il bonus di 100 euro, quelli ricompresi tra i 15mila e i 28mila euro lo riceveranno in base all’ammontare delle detrazioni spettanti e i redditi superiori ai 28mila euro vedranno il bonus incorporato nella detrazione, che si riduce progressivamente a zero in corrispondenza di un livello di reddito pari a 50mila euro.
La legge di Bilancio 2022 dispone, infine, l’esclusione Irap per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, con ciò ponendo fine all’annosa querelle volta a verificare i requisiti in base ai quali detti soggetti potessero dirsi dotati di un’autonoma organizzazione che giustificasse il prelievo, ed al contenzioso che ne è derivato. Detta esclusione è “controbilanciata” dalla previsione di specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle regioni e delle province autonome, mediante l’istituzione di un apposito fondo.
Note conclusive
Le modifiche all’Irpef recate dalla legge di Bilancio 2022 hanno il pregio di diminuire la pressione fiscale complessiva nel Paese e traducono la scelta politica di concentrare detta riduzione sulle fasce reddituali intermedie, con ciò incoraggiando la partecipazione al mercato del lavoro e l’incremento di produttività.
Di notevole rilievo, poi, è la scelta di escludere gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi dal campo di applicazione soggettivo dell’Irap, con ciò introducendo una notevole semplificazione del sistema e della posizione fiscale di questi stessi soggetti e, di nuovo, anticipando il più incisivo intervento di graduale superamento del tributo, raccomandato nel documento conclusivo e previsto nell’articolo 5 del Ddl.
Resta ancora molto da fare ma la strada sembra tracciata.