Con la circolare n. 7 dello scorso 17 marzo, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità e ai termini per la rettifica delle rendite catastali, partendo dalla ricostruzione del procedimento di determinazione delle rendite che inizia con la procedura informatica nota come Docfa (introdotta con le disposizioni contenute nel Dm 701/1994). In base a tale procedura, il procedimento di attribuzione della rendita si avvia con la presentazione delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni. Tali dichiarazioni sono predisposte e presentate dal titolare dei beni e dal tecnico (redattore degli atti grafici che vengono allegati) e contengono la proposta di attribuzione della categoria, classe e relativa rendita. A esito della Docfa, negli atti catastali tale rendita risulta come “rendita proposta”.
Per quanto riguarda la rettifica della “rendita proposta”, l’Agenzia ricorda come la normativa preveda che l’ufficio possa verificare tale rendite entro 12 mesi dalla presentazione delle relative dichiarazioni in modo da determinare la “rendita definitiva”. Al riguardo, le Entrate chiariscono che il termine di 12 mesi in esame ha natura meramente ordinatoria e di conseguenza, decorso tale termine, il potere di verifica da parte dell’amministrazione non decade. L’indicazione, in linea con un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è basata sul fatto che al termine in esame non è attribuita natura perentoria né dalla norma primaria, né dalla norma regolamentare e inoltre il limite temporale di un anno sarebbe, a parere dell’Agenzia, incompatibile con la disciplina per le modifiche e aggiornamento delle rendite. Le rendite rimangono pertanto “proposte” anche oltre i 12 mesi fino a che l’ufficio non procede alla determinazione delle rendite definitive.
L’Agenzia, inoltre, per quanto riguarda l’utilizzabilità ai fini impositivi della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori alla notifica dall’atto attributivo (o modificativo) della rendita, chiarisce che la rendita modificata può essere utilizzata dall’ente impositore per la determinazione dei tributi per tutte le annualità non ancora definite. Questo in virtù del fatto che gli atti di attribuzione della rendita non hanno natura costitutiva ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile.
Nella circolare viene indicato, da ultimo, come in un’ottica di semplificazione, le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate prevedendo quanto segue:
• In caso di unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità: l’annotazione sarà “classamento e rendita proposti (Dm 701/94)”;
• In caso di classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione: l’annotazione sarà “classamento e rendita validati”;
• In caso di classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti: l’annotazione sarà “classamento e rendita rettificati.
Vengono, fornite, inoltre descrizioni di annotazioni anche per le richieste di ruralità.