Due recenti interpelli dell’Agenzia delle entrate (n. 404 del 2 agosto 2022 e n. 438 del 29 agosto 2022) hanno risvegliato interesse per un aspetto ancora poco valorizzato sia dalla dottrina che dalla stessa prassi in materia di accertamento.
L’art. 3 del D. Lgs. 127 del 2015 prevede infatti che i contribuenti (soggetti passivi Iva) possano usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento fiscale (ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap) qualora garantiscano la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti per operazioni di ammontare superiore ai 500 euro.
Quali sono i requisiti?
L’attuale impianto normativo prevede che tale importante riduzione dei termini di accertamento sia riconosciuta solo ai contribuenti che:
a) documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.
Cosa si intende per tracciabilità?
L’articolo 3 del Dm 4 agosto 2016 (in attuazione dell’articolo 3 del D.lgs. 127/2015), stabilisce le modalità di pagamento che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti, che sono quelli fatti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità la Riba e Mav. Il regime decade se i contribuenti hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento di ammontare complessivo superiore a 500 euro mediante strumenti diversi da quelli indicati nell’articolo 3 del decreto attuativo (es. il rimborso in contanti di una nota spese, l’acquisto di marche da bollo dal tabaccaio).
Come si può fruire del regime premiale?
Il contribuente può fruire del regime premiale dell’accorciamento di due anni dei termini di accertamento fornendo una apposita comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando la casella presente nel quadro Rs del relativo modello (es. Rs269 della dichiarazione Modello Redditi Sc 2022). L’assenza del “flag” determina l’inapplicabilità dell’agevolazione.
Entro quando si deve fornire la comunicazione?
La comunicazione dev’essere fatta entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (si ricorda che per la maggior parte dei contribuenti il termine per la dichiarazione relativa al 2021 era il 30 novembre 2022); tuttavia, i contribuenti che si fossero dimenticati (pure ricorrendo le condizioni dall’articolo 3 del D.lgs. n. 127/2015) di compilare il rigo Rs269 della dichiarazione Modello Redditi Sc 2022, potrebbero valutare la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nel termine dei successivi 90 giorni.
Conclusioni
Infine, a nostro avviso è opportuno che, al fine di avvalersi del descritto regime premiale, i contribuenti adottino una dettagliata e completa procedura aziendale (eventualmente parte del Modello organizzativo 231, qualora adottato), di modo da fornire ex ante la prova della tracciabilità di tutti i pagamenti.