- sotto il profilo oggettivo, può essere applicata ai soli terreni (edificabili e agricoli) e alle partecipazioni (qualificate e non) non negoziate nei mercati regolamentati;
- da un punto di vista soggettivo, i beni devono essere quelli posseduti:
i) dalle persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
ii) dalle società semplici e i soggetti a esse equiparate;
iii) dagli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
iv) dai soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni.
I beni che sono oggetto di rivalutazione possono essere rivalutati solo ed esclusivamente se posseduti alla data del 1° gennaio 2021.
- venga redatta e asseverata una perizia di stima da un professionista abilitato;
- sia effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva pari all’11% del valore risultante dalla perizia.
A tale ultimo riguardo, l’imposta dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2021 o, in alternativa, in tre rate annuali di pari importo. Nel caso in cui si opti per la rateizzazione, entro il 15 novembre 2021 sarà dovuta la prima rata utile al perfezionamento dell’opzione. Le restanti due rate dovranno essere rispettivamente liquidate entro il 15 novembre 2022 e il 15 novembre 2023, maggiorate di una percentuale pari al 3% a titolo di interessi da computare su base annua.
Il contribuente che abbia già beneficiato dell’agevolazione (in precedenti annualità) e intenda usufruire nuovamente di questa opportunità potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.
Si ritiene infine opportuno evidenziare quando il regime agevolativo in commento risulti effettivamente conveniente. Allo scopo sarà necessario che l’imposta sostitutiva dell’11% – da applicare sull’intero valore rideterminato della partecipazione – risulti inferiore alle imposte dovute (i.e. 26%) connesse alla plusvalenza che si sarebbe realizzata in assenza del suddetto affrancamento.
Ciò significa che, posto pari a 100 il costo fiscalmente riconosciuto del titolo ante affrancamento, l’operazione si presenta vantaggiosa (senza considerare i costi di perizia) quando la plusvalenza insita nel titolo è almeno pari al 75% di tale costo.
A titolo esemplificativo: il socio Alfa possiede una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Società Beta srl il cui costo fiscale risulta pari a 10mila euro. Il perito terzo ha determinato un valore dell’intero capitale economico della società Beta pari a 2,5 milioni di euro.
Ipotesi 1: con rivalutazione
- imposta sostitutiva: 11% di 2.500.000 = 275mila euro;
Ipotesi 2: senza rivalutazione
- Plusvalenza realizzata: euro 2.490.000 (euro 2.500.000 – euro 10.000)
- Tassazione ordinaria: euro 647.400 (euro 2.490.000 x 26%).
In questo caso, l’opzione per la rideterminazione del costo fiscale della partecipazione genererebbe un esborso meno gravoso in termini di imposte pari ad 372.400 euro (euro 647.400 – euro 275.000). Si ricorda infine che l’affrancamento non potrà mai generare minusvalenze fiscalmente rilevanti.
(Articolo a cura di Davide Gabriele Savian, partner di Bernoni Grant Thornton)